Cosa vuol dire...

  1. Abbinamento automatico tra domanda ed offerta
  2. Abilitazioni alla consultazione
  3. Abilitazioni all'inserimento
  4. Accesso alla Borsa
  5. Accettazione del regolamento 
  6. Accreditamento dei gestori
  7. Aggiornamento dei requisiti
  8. Aggiornamento delle informazioni
  9. Albo Nazionale Gestori
  10. Altre informazioni
  11. Analisi
  12. Anonimato delle inserzioni
  13. Area riservata
  14. Area scambi
  15. Articolo 33 del D.Lgs 22/97
  16. Assistenza agli utenti 
  17. Associazioni di Categoria
  18. Attivit� di gestione rifiuti
  19. Autorizzazioni per le attivit� di gestione dei rifiuti 
  20. Banco Virtuale 
  21. Beni durevoli 
  22. Borsa Telematica del Recupero 
  23. Camere di Commercio 
  24. Cancellazione inserzione
  25. Cartella Personale
  26. Catalogo delle Imprese
  27. Cessata disponibilit� 
  28. Chiavi univoche di accesso 
  29. Clausola Arbitrale 
  30. Codice Attivit� ISTAT
  31. Codice Europeo dei Rifiuti (CER)
  32. Comitato di Borsa 
  33. Comuni o Consorzi di Comuni
  34. Conclusione positiva della trattativa
  35. Conferma dell�accreditamento 
  36. Consorzi obbligatori di filiera 
  37. Consulte di Filiera 
  38. Convenzione con consorzi
  39. D.Lgs. 22/97 
  40. D.M. 5/2/98 
  41. Dati anagrafici
  42. Dati inserzioni
  43. Dati quantitativi 
  44. Dati web
  45. Delega di funzioni 
  46. Dettaglio inserzioni
  47. Diritto di segreteria 
  48. Disciplinari di filiera 
  49. Domanda di servizi di gestione 
  50. Domanda di materie prime, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di  rifiuti recuperabili
  51. E Consulting
  52. Ecocerved
  53. EMAS
  54. Enti Convenzionati 
  55. Enti Gestori 
  56. Esito della transazione
  57. Garanzie offerte dall'Ente Gestore 
  58. Gestione Operativa 
  59. Imballaggio
  60. Infocamere
  61. Informazioni aggiuntive
  62. Informazioni sulla fornitura
  63. Informazioni sulla qualit� 
  64. Inserzione
  65. Inserzionista
  66. Intermediari 
  67. Invio copia delle autorizzazioni
  68. ISO 14000 
  69. Leggi applicabili 
  70. Leggi inserzioni 
  71. Limiti all'utilizzo della discarica
  72. Listini Prezzi
  73. Link 
  74. Mancata conclusione della trattativa
  75. Manutenzione 
  76. Materiali 
  77. Materie prime 
  78. Materie prime seconde 
  79. Messaggi di errore 
  80. Messaggi di posta elettronica 
  81. Modalit� di pagamento
  82. Modalit� di resa
  83. Modificare dati anagrafici 
  84. Modificare le inserzioni 
  85. Modifiche al Regolamento 
  86. Modulo di riepilogo
  87. Normativa
  88. Numero REA
  89. Obblighi per gli operatori 
  90. Offerta di materie prime, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili
  91. Offerta di servizi di gestione
  92. Offerta di servizi di trasporto
  93. Operatore accreditato
  94. Opzionante
  95. Opzione 
  96. Opzioni ricevute
  97. Organizzazione
  98. Partecipazione ai consorzi
  99. Password 
  100. Periodicit�
  101. Piattaforma telematica 
  102. Posta elettronica 
  103. Prezzi Rilevati 
  104. Prezzo medio di riferimento 
  105. Prezzo negativo
  106. Prezzo positivo
  107. Privacy 
  108. Problemi di connessione 
  109. Produttori Associati
  110. Produttori di rifiuti
  111. Profilo operatore
  112. Proposta 
  113. Protocollo di intesa
  114. Qualit� 
  115. Recesso
  116. Recuperatori 
  117. Recupero di materia
  118. Recupero di rifiuti
  119. Recupero di rifiuti in base alle procedure semplificate 
  120. Recupero energetico
  121. Referente
  122. Regolamento Generale della Borsa Telematica del Recupero
  123. Requisiti degli operatori
  124. Responsabilit� degli Enti Gestori
  125. Responsabilit� degli operatori
  126. Revoca dell'accreditamento
  127. Richiesta di accreditamento 
  128. Rifiuti 
  129. Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
  130. Rifiuti recuperabili 
  131. Rilancio
  132. Riservatezza dei dati 
  133. Rispondenza a norme standard
  134. Riciclaggio
  135. Riutilizzo
  136. Scadenza inserzioni
  137. Scadenza opzioni
  138. Scambi fuori Borsa
  139. Scrivi Inserzioni 
  140. Sede
  141. Segreteria Tecnica 
  142. Servizi di gestione
  143. Servizi informativi 
  144. Sfruttamento commerciale 
  145. Sicurezza 
  146. Sistemi di gestione ambientale
  147. Sito 
  148. Smaltimento rifiuti
  149. Smaltitori 
  150. Smart card 
  151. Stato delle inserzioni 
  152. Stato delle Opzioni
  153. Stato fisico
  154. Territorio di interesse
  155. Tipologia di rifiuto
  156. Trasportatori 
  157. Trasporto 
  158. Trattativa 
  159. Unioncamere 
  160. User id  
  161. Validit� delle informazioni fornite
  162. Verifica della richiesta di accreditamento
  163. Violazione del regolamento

Abbinamento automatico tra domanda ed offerta

Al momento dell'effettuazione di una inserzione il sistema effettua automaticamente un abbinamento tra le domande e le offerte gi� presenti nella Banca Dati.

L'abbinamento viene effettuato in base alla corrispondenza del codice rifiuto e /o materiale e, se indicato, dell'attivit� di gestione richiesta o offerta (p.es. l'inserzione che richiede un'attivit� di smaltimento di un tipo di rifiuto sar� abbinata con l'inserzione che offre quel tipo di servizio) .

Una volta effettuato l'abbinamento,se esso ha dato un risultato positivo, l'operatore � automaticamente indirizzato alla pagina di consultazione delle inserzioni, dove potr� esaminare i dettagli dell'inserzione abbinata ed, eventualmente, fare un'opzione.

L'operatore che ha fatto l'inserzione originaria ricever� un messaggio in posta elettronica che lo informa dell'opportunit� e tramite il Banco Virtuale potr� andare a vedere l'inserzione.

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Abilitazioni alla consultazione

Ogni operatore pu� consultare le inserzioni in funzione dei requisiti dichiarati al momento della richiesta di accreditamento.

Di seguito un riepilogo delle possibili inserzioni che ogni tipo di operatore pu� consultare:

 

Tipologia Quali inserzioni possono consultare

Aziende che producono rifiuti o che riutilizzano materiali derivanti da attivit� di recupero di rifiuti nel loro processo produttivo

offerta di servizi di gestione 

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde

offerta di servizi di trasporto rifiuti 

Smaltitori offerta di servizi di trasporto rifiuti 

domanda di servizi di gestione (per i soli rifiuti e attivit� di gestione per i quali possiedono i requisiti)

offerta di servizi di gestione(per i rifiuti da loro stessi prodotti) 

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili(per i soli rifiuti per i quali possiedono i requisiti)

domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

Recuperatori offerta di servizi di trasporto rifiuti 

domanda di servizi di gestione (per i soli rifiuti e attivit� di gestione per i quali possiedono i requisiti)

offerta di servizi di gestione(per i rifiuti da loro stessi prodotti) 

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili(per i soli rifiuti per i quali possiedono i requisiti)

domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

Trasportatori domanda di servizi di gestione (per i soli rifiuti e attivit� di gestione per i quali possiedono i requisiti)
Intermediari domanda di servizi di gestione  
Enti Convenzionati   Gli Enti Convenzionati non potranno effettuare inserzioni direttamente ma solo per conto delle aziende di produzione da loro accreditate. In questa vece possono svolgere le medesime attivit� delle aziende che producono rifiuti. 
Enti Pubblici   offerta di servizi di gestione 
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Accettazione del regolamento

In ogni momento l'operatore pu� leggere e stampare il Regolamento Generale di funzionamento della Borsa. Al momento della presentazione della richiesta di accreditamento, l'operatore deve esplicitamente formulare la piena accettazione del regolamento. La presentazione della richiesta di accreditamento comporta quindi l'accettazione del Regolamento in tutte le sue parti.

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Accesso

L'accesso al servizio BTR avviene tramite il sito www.borsadelrecupero.net , dai siti dell'Unione Nazionale e delle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, delle Camere di Commercio, Enti Gestori,  di Ecocerved e di Infocamere, societ� specializzate del sistema camerale e degli Enti Convenzionati.

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Abilitazioni all'inserimento

Ogni operatore pu� scrivere le inserzioni in funzione dei requisiti dichiarati al momento della richiesta di accreditamento.

Di seguito un riepilogo delle possibili inserzioni che ogni tipo di operatore pu� scrivere:

Le tipologie di operatori Quali inserzioni possono fare ?
Aziende che producono rifiuti o che riutilizzano materiali derivanti da attivit� di recupero di rifiuti nel loro processo produttivo

domanda di servizi di gestione 

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero 

Smaltitori

domanda di servizi di gestione (per i rifiuti da loro stessi prodotti)

offerta di servizi di gestione (per i soli rifiuti e attivit� di gestione per i quai possiedono i requisiti)

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili(per i soli rifiuti per i quali possiedono i requisiti)

Recuperatori

domanda di servizi di gestione (per i rifiuti da loro stessi prodotti)

offerta di servizi di gestione (per i soli rifiuti per i quali possiedono i requisiti)

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

domanda di materie prime, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili(per i soli rifiuti per i quali possiedono i requisiti)

Trasportatori

offerta di servizi di trasporto rifiuti (per i soli rifiuti per i quali possiedono i requisiti)

Intermediari offerta di servizi di intermediazione rifiuti
Enti Convenzionati  

Gli Enti Convenzionati non potranno effettuare inserzioni direttamente ma solo per conto delle aziende di produzione da loro accreditate. In questa vece possono svolgere le medesime attivit� delle aziende che producono rifiuti. 

Comuni ed altri Enti Pubblici  

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

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Accreditamento dei gestori

Sulla base della richiesta di accreditamento e fatte le previste verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, gli Enti Gestori accreditano gli operatori, abilitandoli all'inserimento di offerte di servizi di gestione riferiti alle sole categorie di rifiuti e rifiuti recuperabili effettivamente autorizzati.

L'operatore che svolge attivit� di recupero e smaltimento di rifiuti non potr� effettuare offerte di servizi di gestione  per categorie e di rifiuti e tipologie di rifiuti recuperabili per il quale non � stato abilitato.

Il gestore di rifiuti  che nella richiesta di accreditamento ha dichiarato di svolgere attivit� di gestione  ma non ha trasmesso copia dell'autorizzazione, non potr� fare offerte di servizi di gestione; questo operatore potr� comunque fare inserzioni di offerta dei rifiuti prodotti.

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Aggiornamento dei requisiti

L'accreditamento non ha limiti temporali e pu� cessare solo:

L'operatore � tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Gestore:

 

Modifica Conseguenza

il cambio della sede e il mutamento della ragione sociale

l'Ente Gestore o l'Ente Convenzionato provvederanno alla modifica dei dati.

la modifica  (limitazione o aumento) delle autorizzazioni in possesso (nel caso di gestori di rifiuti)

l'Ente Gestore modificher� di conseguenza le abilitazioni dell'operatore . 

la  perdita dei requisiti dichiarati 

gli Enti Gestori possono sospendere l'operatore, richiedendo a quest'ultimo di fornire entro un periodo di tempo determinato, la documentazione idonea a regolarizzare l'accreditamento. Qualora tale documentazione sia insufficiente o non sia trasmessa si provveder� alla revoca.

 

La sospensione dell'accreditamento comporta la conseguente sospensione di tutte le attivit� svolte dall'operatore tramite la Borsa del Recupero.

La cancellazione dell'accreditamento comporta la immediata cancellazione di tutte le attivit� svolte tramite la Borsa del Recupero.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche ai dati di accreditamento costituisce violazione del regolamento e porta quindi alla cancellazione dell'accreditamento.

 

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Aggiornamento delle informazioni

Le inserzioni e le opzioni immesse nella Borsa Telematica del Recupero verranno cancellate al momento della loro scadenza: l�operatore pu� richiedere la loro rimozione anticipata mediante comunicazione inviata via mail a info.btr@infocamere.it

Non � prevista la possibilit� di modificare le inserzioni immesse in BTR: gli operatori potranno richiedere la cancellazione dell�inserzione ed immetterne una nuova.

L�operatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Borsa del recupero la cessata disponibilit� del materiale.

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Albo Nazionale Gestori

Le imprese che svolgono a titolo professionale attivit� di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonch� le imprese che intendono effettuare attivit� di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarit� di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivit� di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivit� l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato .

Le imprese che effettuano attivit� di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero,  sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attivit� alla sezione regionale territorialmente competente.

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Altre informazioni

La scheda per la scrittura delle inserzioni di domanda ed offerta prevede la possibilit� di  utilizzare un campo descrittivo libero per fornire altri dettagli  non previsti dalla scheda standard

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Analisi

Il dato rientra nelle informazioni sulla qualit�.

In fase di scrittura inserzioni indica, in caso di offerta di materiali o domanda di servizi se  il materiale oggetto di negoziazione � stato sottoposto a analisi ; in caso di domanda di materiali o offerta di servizi se le analisi sono un pre requisito.

Viene riportata la data di effettuazione delle analisi e il tipo di analisi svolte o richieste.

Ulteriore precisazione � legata alla presenza di sostanze pericolose. 

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Anonimato delle inserzioni

Una volta immesse  nella Borsa Telematica, le inserzioni diventano immediatamente visibili a tutti gli operatori accreditati, in chiave anonima.

E' possibile quindi accedere, tramite la procedura di consultazione, alle inserzioni (con le limitazioni definite in base ai requisiti dichiarati al momento dell'accreditamento) e visualizzare tutte le informazioni relative ad una inserzione, tranne i dati anagrafici dell'azienda che ha immesso l'inserzione.

L' operatore interessato ad una specifica inserzione potr� effettuare un'opzione, al fine di avviare una trattativa con la controparte.
Nel momento in cui viene effettuata l'opzione:

L'anonimato quindi rimane valido sino al momento dell'opzione, che rappresenta una concreta dimostrazione di interesse e di disponibilit� a trattare.

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Area Riservata

L'area riservata costituisce il nucleo della Borsa Telematica del Recupero.

Dalla home page dell'area riservata, alla quale possono accedere solo gli operatori accreditati, tramite le loro user id e password sono attivabili due funzioni:

Area Scambi: tramite la quale ogni operatore potr� accedere alle  informazioni anonime relative alle inserzioni di domanda e offerta di materiali e servizi, alle opzioni esercitate e agli scambi conclusi ed  effettuare le inserzioni

Cartella Personale tramite la quale l'operatore pu� accedere al suo spazio personale dove sono riassunti i suoi dati e la storia delle  operazioni da lui eseguite .

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Area Scambi

Dalla Home Page dell'Area Riservata  gli operatori accreditati  accedono all'Area Scambi, che consente di attivare le seguenti funzioni:

Ogni operatore potr� effettuare le sole operazioni consentite in base ai requisiti dichiarati in sede di richiesta di accreditamento e verificati dagli Enti Gestori e dagli Enti Convenzionati: le operazioni da lui eseguite verranno riepilogate in una Cartella Personale 

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Articolo 33 del D.Lgs 22/97

Di seguito il testo dell'articolo 33 del D.Lgs 22/97 sul recupero agevolato

"1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantita' massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantita' massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

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Assistenza agli utenti

Ecocerved, gestore operativo della piattaforma telematica fornisce agli operatori assistenza all'utilizzo del sistema sia telefonica sia via telematica ([email protected]).

Ecocerved inoltre fornisce agli utenti della Borsa Telematica del Recupero assistenza sulla normativa che disciplina la gestione  dei rifiuti  tramite il servizio di E - consulting.

Ecocerved invece non fornisce assistenza su problemi tecnici di connessione e utilizzo della rete Internet o di utilizzo dei browser.

 

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Associazioni di Categoria

Le Associazioni di Categoria, in rappresentanza delle aziende loro associate, possono, dietro stipula di convenzione con le Camere di Commercio, essere delegate a svolgere una serie di attivit� inerenti la gestione della Borsa Telematica del Recupero, con il ruolo di Enti Convenzionati. In particolare le Associazioni di Categoria, con l'obiettivo di favorire l'adesione al sistema delle Piccole e Medie Imprese, potranno gestire direttamente l'accreditamento delle sole aziende produttrici di rifiuti loro associate .
Le Associazioni possono anche, per conto delle aziende associate, effettuare inserzioni di domanda ed offerta e fare opzioni sulle inserzioni presenti, surrogando cosi le imprese non dotate di adeguata strumentazione telematica.
Le Associazioni non agiranno in nome proprio ma in nome e per conto delle aziende associate, cui faranno capo tutti gli obblighi derivanti dalla conclusione degli cambi.

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Attivit� di gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti � definita dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 22/1997come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonch� il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura".

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Autorizzazioni per le attivit� di recupero e smaltimento dei rifiuti

Lo svolgimento delle attivit� di gestione dei rifiuti pu� essere effettuato solamente in base ad apposite autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni.

L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti viene autorizzato dalla Regione, o dalla Provincia se autonoma o delegata, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte del soggetto interessato. L'autorizzazione definisce le condizioni e le prescrizioni cui attenersi.

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ha una validit� di 5 anni ed � rinnovabile. La domanda per il rinnovo di tale autorizzazione deve essere presentata alla Regione, o alla Provincia se autonoma o delegata, entro 180 giorni dalla sua scadenza.

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti pu� essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti cos� da poter conseguire contemporaneamente entrambe le autorizzazioni.

 

Condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti

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Banco Virtuale

Ai fini di avviare la negoziazione, l�inserzionista e l�opzionante possono accedere, dalla Cartella Personale, ad un�area riservata all�interno della quale scambiare ulteriori informazioni fino al formarsi dell�accordo, denominata Banco Virtuale.

L'accesso al Banco Virtuale pu� avvenire a seguito dell'inserimento  di un'opzione su un'inserzione visualizzata o su un inserzione segnalata dall'abbinamento tra domanda ed offerta, effettuato in automatico dal sistema.

In entrambi i casi sopra indicati:

Nel Banco Virtuale gli operatori possono, via telematica, utilizzando le funzionalit� previste dalla Borsa Telematica del Recupero:

La conclusione dello scambio � sancita dalla formulazione e dall�esplicita accettazione da parte di entrambi gli operatore di una proposta definitiva, che riprende tutti gli elementi della negoziazione.  

Il Banco Virtuale � riservato ai due operatori: l'inserzionista e colui che ha fatto un'opzione.

Ogni operatore pu�, al medesimo tempo, partecipare a pi� sessioni del Banco Virtuale,  anche riferite allo stesso materiale / servizio.

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Beni durevoli

I beni durevoli sono definiti e disciplinati dall'articolo 44 del D.Lgs. 22/1997. In prima applicazione sono considerati quali beni durevoli:

La disciplina relativa a tali categorie di rifiuti verr� presumibilmente rivista alla luce della direttiva comunitaria sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

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Borsa Telematica del Recupero

La Borsa Telematica del Recupero (acronimo BTR)  � un servizio informatizzato, accessibile per via telematica, che ha l�obiettivo di favorire l�incontro della domanda e dell�offerta di materiali e servizi.

Sono oggetti di negoziazione all'interno i seguenti materiali:

Sono oggetto di negoziazione all�interno della Borsa Telematica del Recupero i seguenti servizi:  

Sono utenti della Borsa Telematica del Recupero:

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Camere di Commercio 

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di seguito CCIAA, hanno come funzione istituzionale quella di rilevazione e monitoraggio dei dati del mercato ed in particolare dei prezzi e di gestione di sistemi di Borsa (si pensi alle Borse Merci e alle Borse dei prodotti agricoli). Nel campo ambientale il sistema camerale, fin dagli anni 80, aveva avviato esperimenti di sistemi di compravendita dei rifiuti e delle Materie Prime Seconde, allora affidati a bollettini cartacei.
Alla fine degli anni sono state avviate le prime sperimentazioni di sistemi telematici che hanno portato alla creazione e all'avviamento della Borsa del Recupero.
Verso la fine degli anni 90 inoltre, le CCIAA avevano proceduto, al fine della definizione dell'elenco dei cosiddetti materiali quotati ad una ricognizione dei rifiuti che per caratteristiche e mercato potevano essere esonerati dalla disciplina dei rifiuti.
Questo censimento era stato recepito dal Decreto Legge sui materiali quotati: infatti le Camere di Commercio fin da quel tempo rilevavano e quotavano all'interno dei loro Listini Prezzi i materiali, allora definiti come Materie Prime Seconde, che adesso possono essere identificati, in parte, con i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero.

Le C.C.I.A.A., all'interno del modello organizzativo della Borsa del Recupero,  fungono da Enti Gestori responsabili dell'accreditamento di produttori e gestori.

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Cancellazione inserzione

La cancellazione dell'inserzione pu� avvenire:

In entrambi i casi all'inserzionista verr� richiesto, con un messaggio di posta elettronica,  di comunicare se l'inserzione non � pi� valida per:

In questo caso verr� richiesto inoltre di comunicare la quantit� e il prezzo di scambio: questi dati verranno riportati in un'apposita sezione anonima all'interno del modulo Prezzi Rilevati

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Cartella Personale

Tramite la cartella personale l'operatore pu� accedere allo spazio dove sono riassunti i suoi dati e la storia delle  operazioni da lui eseguite:

 

La mia Borsa

  •  modificare i dati anagrafici, tranne quelli relativi alla ragione sociale, al Comune dove ha sede l'impianto, e alle autorizzazioni in possesso.

  • vedere le inserzioni effettuate, divise, in relazione allo stato dell'inserzione, tra inserzioni attive, inserzioni scadute, inserzioni concluse,

  • vedere le opzioni divise, in relazione allo stato dell'opzione, tra opzioni effettuate ed opzioni ricevute

Dati web

modificare le user id e password per l'accesso al sistema

Banco Virtuale

accedere  al Banco Virtuale per monitorare l'avanzamento delle trattative e effettuare opzioni e rilanci

 

 

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Catalogo delle Imprese

La Banca Dati delle Imprese � una vetrina virtuale nella quale tutte le imprese interessate operanti nel settore ambientale possono inserire gratuitamente il loro nominativo con tutti i recapiti per un contatto, i dati relativi alla posta elettronica e al sito web e la descrizione dei servizi offerti.

La Banca Dati contiene nominativi di imprese operanti nei seguenti settori:

Le aziende operanti in questi settori possono inserire una descrizione dei servizi o dei processi produttivi e dei prodotti.

Gli operatori che consultano questo spazio possono accedere direttamente al sito web dell'azienda.

La ricerca delle aziende avviene secondo una serie di parametri che vanno dalla localizzazione territoriale (per trovare ad esempio chi svolge certi attivit� o eroga certi servizi in una specifica area) al tipo di attivit� svolta.

L'inserimento del nominativo nella Vetrina delle imprese non � legato all'utilizzo della Borsa Telematica del Recupero per lo scambio di prodotti e servizi

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Cessata disponibilit�

Qualora , prima della scadenza dell'inserzione, l'inserzionista non detenga pi� il materiale oggetto dell'inserzione o non svolga pi� le attivit� offerte, ai fini di mantenere l'aggiornamento della Borsa del Recupero, dovr� richiedere all'Ente Gestore la cancellazione dell'inserzione.

A soli fini statistici l'Ente richieder� di segnalare se la cessata disponibilit� � legata alla conclusione di scambi fuori Borsa e, in caso di risposta positiva, di comunicare la quantit� e il prezzo dello scambio avvenuto.

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Chiavi univoche di accesso

Agli operatori accreditati viene rilasciato un apposito codice utente, formato da user id e password, che consente di operare in base alle modalit� e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
Il codice utente � strettamente personale e non pu� essere rivelato o ceduto a terzi. 
Qualsiasi operazione compiuta con l'utilizzo di detto codice sar� comunque imputata all'operatore a cui lo stesso � stato assegnato. 
Al fine di favorire la sicurezza e la riservatezza degli scambi saranno utilizzate tecniche di firma digitale e utilizzo di smart card.

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Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto � comprese quelle relative alla sua validit�, esecuzione e risoluzione � sar� risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformit� del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, da un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

L�Arbitro (o il Collegio Arbitrale) decider� secondo diritto/equit� e la sua decisione viene fin d�ora riconosciuta dalla parti come manifestazione della loro stessa volont� contrattuale.

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Codice Attivit� ISTAT

Il codice ISTAT che descrive l'attivit�  economica dell'operatore che effettua l'inserzione, in base alla codifica stabilita dall'ISTAT ed in uso dal 1991 .

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Codice Europeo dei rifiuti (CER)

Le diverse tipologie di rifiuti sono individuate dal Catalogo Europeo dei Rifiuti , riportato nell'allegato A del D.Lgs. 22/1997. L'allegato D al medesimo decreto riporta invece l'elenco dei rifiuti pericolosi (i rifiuti pericolosi non costituiscono per� un ulteriore e distinto elenco di rifiuti ma sono un sottoinsieme dei rifiuti elencati nell'allegato A ). Ogni rifiuto � individuato da un proprio codice (codice CER) cui corrisponde la relativa descrizione. Il CER contiene tutte le tipologie di rifiuti, cio� urbani, speciali, non pericolosi e pericolosi ed � organizzato in una struttura gerarchica a tre livelli, basata prevalentemente (ma non solo) sul criterio di provenienza/origine dei rifiuti.

Per famiglia di rifiuti intendiamo quindi un codice definito sino alla 4 cifra: per esempio 170100.

Con la modifica del codice CER prevista per il 2002 verr� predisposta una trascodifica per coloro che utilizzano la Borsa Telematica del Recupero.

 

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Comitato di Borsa

Il "Comitato di Borsa" � l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa: ad esso � affidato il coordinamento e l�omogeneizzazione del servizio sul territorio nazionale, e il ruolo di Osservatorio centrale per il funzionamento del mercato.

Tra le sue attribuzioni rientrano:  

-          Adozione e modifica  del �Regolamento Generale� della Borsa Telematica del Recupero.

-          Nomina, insediamento e coordinamento delle Consulte di Filiera

-          Approvazione dei �Disciplinari di filiera� predisposti dalle Consulte.

-          Vigilanza sull�andamento del mercato.

-          Coordinamento generale delle attivit� sul territorio nazionale

-          Fissazione, aggiornamento dell�eventuale diritto di segreteria da corrispondere a copertura dei costi di accreditamento

-          Determinazione delle cause di sospensione o esclusione degli operatori;

L�Unione Italiana delle Camere di Commercio fornisce il servizio di  Segreteria Tecnica del Comitato.

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Comuni o Consorzi di Comuni

I Comuni o loro consorzi possono operare nella Borsa Telematica del Recupero: l'accreditamento dei Comuni avviene a seguito della presentazione della sola richiesta di accreditamento.

I Comuni sono interessati a partecipare alla Borsa Telematica del Recupero per trovare operatori nel settore del recupero interessati ad un approvvigionamento di rifiuti  provenienti dalla raccolta differenziata.

Non � previsto, dato il particolare regime amministrativo con il quale vengono gestiti tali rifiuti, che vengano negoziati rifiuti derivanti dalla raccolta indifferenziata.

 

Vedi anche

offerta di rifiuti recuperabili

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Conclusione positiva della trattativa

La trattativa si intende conclusa positivamente nel momento in cui la proposta formulata da uno degli operatori viene accettata via telematica dalla controparte.

Conseguentemente

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Conferma dell' accreditamento

Dopo aver verificato la conformit�  delle dichiarazioni contenute nella domanda, gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati, ciascuno per quanto di sua competenza,  provvedono ad accreditare l�operatore. 

L'Ente Gestore e l'Ente Convenzionato trasmettono all'operatore , via messaggio di posta elettronica, conferma dell�accreditamento.  

Da quel momento l'operatore pu� effettuare tutte le operazioni di consultazione e scrittura delle inserzioni

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Consorzi obbligatori di filiera

Il D.Lgs. 22/1997, al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di  imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonch� il riciclaggio  ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicit�, prevede l'istituzione di Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).

La tabella seguente elenca i consorzi di filiera ed i soggetti obbligati a parteciparvi.

Consorzio

Soggetti obbligati a partecipare al Consorzio 

Consorzio nazionale acciaio (CNA)

Produttori di imballaggi in acciaio e di imballaggi compositi con prevalenza di acciaio

Consorzio imballaggi alluminio (CIAL)

Produttori di imballaggi in alluminio e di imballaggi compositi con prevalenza di alluminio

Consorzio per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica (COMIECO)

  • Fornitori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa

  • Fabbricanti di imballaggi a base di fibra di cellulosa e di imballaggi compositi con prevalenza di carta

  • Importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa

  • Importatori di imballaggi vuoti materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa

  • Utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra di cellulosa e di imballaggi compositi con prevalenza di carta e al loro riempimento

  • Utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa

Consorzio per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in legno (RILEGNO)

Produttori di imballaggi in legno e di imballaggi compositi con prevalenza di legno

Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (CO.RE. PLA)

Produttori di imballaggi in materiale plastico e di imballaggi compositi con prevalenza di plastica

Consorzio recupero vetro (CO.RE.VE.)

Produttori di imballaggi in vetro e di imballaggi compositi con prevalenza di vetr

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Consulte di filiera

Le consulte di filiera sono costituite a livello nazionale e sono nominate ed insediate dal Comitato Nazionale di Borsa. Delle Consulte fanno parte da 6 a 9 operatori economici in rappresentanza della specifica filiera. Le Consulte di Filiera sono istituite presso le Camere di Commercio maggiormente interessate che ne curano la Segreteria Tecnica.

I compiti delle Consulte sono:

-     adottare le norme standard esistenti per la caratterizzazione dei beni e per le modalit� di scambio nelle  singole filiere;

-     in assenza di norme esistenti, predisporre dei �Disciplinari di filiera�, redatti per singoli materiali o categorie di questi, che vengono sottoposti all�approvazione da parte del Comitato di Borsa;

-     monitorare l�andamento del mercato, proponendo eventualmente interventi correttivi.

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Convenzione con Consorzi

Gli operatori che svolgono attivit� di gestione possono indicare  se dispongono di piattaforme legate contrattualmente per il trattamento con Consorzi di Filiera.

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Decreto Legislativo 22/97

Il Decreto Legislativo 22/ 97 (noto anche come "Decreto Ronchi") � l'attuale norma quadro per quanto concerne la gestione dei rifiuti. Il D.Lgs. 22/1997 ha proposto un nuovo tipo di approccio al problema rifiuti, introducendo il concetto di gestione dei rifiuti, che sostituisce e supera quello di smaltimento, inglobandolo al suo interno e proponendo una visione pi� ampia ed integrata della questione rifiuti. Il sistema definito dal D.Lgs. 22/1997 prevede che il riutilizzo il riciclaggio e il recupero debbano essere privilegiati rispetto allo smaltimento finale.

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Decreto Ministeriale 5/2/98

Il decreto � stato emanato in attuazione degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (per i quali cio� � prevista la possibilit� di effettuare tali operazioni solamente previa comunicazione alla Provincia, senza necessit� di ricorrere all'autorizzazione regionale).

Il decreto  non affronta i temi legati al recupero dei rifiuti pericolosi.

Il decreto individua una serie di tipologie di rifiuti non pericolosi, associati ad uno o pi� Codici Rifiuto, per i quali � possibile effettuare l'attivit� di recupero in forma semplificata se:

sono quelli previsti dal Decreto.

Dalle operazioni di recupero svolta in base alle procedure semplificate, possono derivare materiali che vengono definiti, a seconda dei casi, come :

All'interno della Borsa del Recupero  vengono negoziati sia i rifiuti recuperabili sia i materiali derivanti da precedenti attivit� di recupero.

 

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Dati Anagrafici

I dati anagrafici vengono inseriti dall'operatore al momento della richiesta di accreditamento e identificano l'operatore per tutte le operazioni svolte all'interno della Borsa Telematica del Recupero.

L'operatore accreditato potr� modificare i dati anagrafici a partire dalla Cartella Personale: non potranno essere modificati i dati relativi alla Ragione Sociale, al codice fiscale, e il Comune dove ha sede l'operatore.

I dati anagrafici richiesti sono i seguenti (i dati obbligatori sono in corsivo):

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Dati Inserzioni

I dati delle inserzioni vengono inseriti dall'operatore al momento della scrittura delle inserzioni .

L'operatore non pu� modificare il contenuto dell'inserzione; pu� chiedere la cancellazione o attendere la scadenza e inserire una nuova inserzione che recepisca le modifiche desiderate.

I dati che vengono inseriti nelle inserzioni sono i seguenti:

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Dati quantitativi

In fase di scrittura inserzione vanno inseriti i seguenti dati relativi alla quantit� di materiale (in corsivo i dati obbligatori):

Dato Contenuto informativo
Quantit�
Unit� di misura 

che pu� esprimere peso, volume, estensione o quantit�

Sono disposto a pagare / Propongo il materiale o il servizio a 

Questa informazione serve a connotare se si tratta di un materiale o di un servizio a prezzo negativo o, al contrario, si tratta di un materiale o servizio per il quale viene richiesto un corrispettivo.

E'utile fare degli esempi:

  • l'operatore che richiede un servizio di recupero o smaltimento del rifiuto prodotto, indicher� di essere disposto a pagare per quel rifiuto un certo importo

  • viceversa il gestore che offre servizi di recupero o smaltimento indicher� di proporre il servizio ad un certo importo.

Analogamente

  • l'operatore che vuole cedere rifiuti recuperabili o materie con un valore economico indicher� di proporre il materiale a un certo prezzo

  • il soggetto che vuole acquisire tali rifiuti per reimpiegarli nel suo ciclo produttivo dovr� indicare di essere disposto a pagare un certo prezzo per quel materiale.

Prezzo unitario  

 il prezzo che l'operatore richiede o � disposto a pagare in lire o in euro. Il prezzo pu� essere anche pari a 0 (caso di permuta)

Variazione                    

l'indicazione dell'eventuale margine di oscillazione accettato rispetto al prezzo richiesto

Modalit� di pagamento

termini e condizioni di pagamento per la fornitura del materiale servizio

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Dati web

I dati web comprendono 

A conclusione del processo di accreditamento, il sistema telematico rilascia in automatico una user id e password, che possono essere immediatamente modificati dall'operatore

In qualsiasi momento l'operatore pu� modificare i dati web accedendo alla specifica pagina dalla home page dell'Area Riservata.

 

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Delega di funzioni

Gli Enti Gestori possono delegare parte delle funzioni ad esse attribuite  ad altri Enti (di seguito Enti convenzionati) dietro stipula di apposita convenzione e accettazione del presente regolamento.

Gli Enti Convenzionati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  Associazioni di Categoria, Consorzi Obbligatori di Filiera, o altri soggetti, anche a partecipazione pubblica, che raggruppano aziende appartenenti a specifiche filiere produttive o categorie imprenditoriali.

In particolare  gli Enti Gestori possono delegare agli Enti Convenzionati l�accreditamento delle sole aziende di produzione.

Gli Enti Convenzionati possono operare sulla Borsa Telematica del Recupero unicamente per conto degli operatori ad essi associati o consorziati.

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Dettaglio inserzioni

In fase di lettura delle inserzioni l'operatore ha la possibilit� di visualizzare le inserzioni rispondenti alle specifiche richieste, con diversi livelli di dettagli delle informazioni.

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Diritto di segreteria

Al momento l'utilizzo della Borsa Telematica del Recupero � gratuito.

A copertura dei costi di accreditamento dei Gestori di servizi, il Comitato di Borsa, a conclusione della fase di sperimentazione potr� fissare un diritto di segreteria da versare alle Camere di Commercio, Enti Gestori.

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Disciplinari di filiera

I disciplinari di filiera vengono redatti dalle Consulte di Filiera per caratterizzare, in mancanza di norme o di standard di mercato consolidati,  singoli materiali o categorie di questi .

I disciplinari di filiera vengono sottoposti all�approvazione da parte del Comitato di Borsa e, una volta, approvati pubblicati sul sito www.borsadelrecupero.it

 

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Domanda di servizi di gestione

La domanda di servizi di gestione � tipica delle aziende che producono rifiuti e rifiuti recuperabili, e sono interessati a cercare aziende autorizzate che offrono servizi di recupero e/o smaltimento.

Per inserire una domanda di servizi di gestione, dalla home page dell'Area Riservata, scegliere "Scrivi Inserzioni" e "Inserire domanda di servizi".

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Domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

La domanda  di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili � tipica delle aziende che utilizzano nel loro ciclo di produzione materiali che non hanno pi� la caratteristica di rifiuto e di  aziende autorizzate all'attivit� di recupero in forma semplificata producono rifiuti e rifiuti recuperabili, e sono interessati ad accrescere le fonti di approvvigionamento.

La domanda di rifiuti recuperabili potr� essere fatta solo dalle aziende autorizzate in forma ordinaria o in forma semplificata al recupero di rifiuti e per i soli rifiuti autorizzati

La domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero potr� essere fatta da qualsiasi operatore interessato al loro utilizzo.

Per inserire una domanda  di materie prime e/o, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili, dalla home page dell'Area Riservata, scegliere "Scrivi Inserzioni" e "Inserire domanda di rifiuti recuperabili e materiali".

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E - Consulting

L'attivit� di e-consulting � finalizzata a fornire un servizio personalizzato di assistenza per le aziende aderenti alla Borsa Telematica del recupero per richiedere informazioni e consulenza in materia di recupero rifiuti. 

Le risposte fornite da Ecocerved hanno l'obiettivo di ampliare le informazioni a disposizione degli interessati ma non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio e non impegnano in alcun modo Ecocerved Srl. Ricordiamo che le risposte date non possono esaurientemente risolvere i problemi esposti. Le stesse sono infatti fornite in base alla sola conoscenza di quanto esposto nella domanda ed in forma forzatamente concisa. 

Tra gli argomenti sui quali gli esperti di Ecocerved possono rispondere, rientrano:

Autorizzazione al recupero e allo smaltimento 

Consorzi obbligatori 

Materie prime seconde

Normativa sul recupero 

Recupero in forma semplificata 

Beni a fine vita e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

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Ecocerved

Ecocerved , societ� per l'ambiente del sistema camerale � il gestore della piattaforma telematica unica.

Ecocerved, societ� interamente controllata dal sistema delle Camere di Commercio italiane,  � il riferimento tecnico e organizzativo del sistema camerale per le tematiche ambientali

Tra le sue  principali attivit�:

I suoi interlocutori principali sono tre:

Data la sua stessa natura societaria, e l'esperienza acquisita in anni di rapporti sia con la Pubblica Amministrazione sia con le aziende, Ecocerved � un interfaccia tra il mondo delle imprese e delle istituzioni nel campo ambientale.

 

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EMAS

Con tale sigla si fa riferimento al Regolamento CEE n. 761/2001, noto anche come Regolamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Si tratta di un regolamento comunitario, ad adesione volontaria, per la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale con la possibilit� per l'impresa che vi aderisce di ottenere un �attestato� che ne riconosca l'impegno ambientale in conformit� a quanto previsto da tale regolamento.

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Enti Convenzionati

Gli Enti Gestori possono delegare alcune funzioni ad altri Enti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Associazioni di Categoria, Consorzi Obbligatori di Filiera, o altri soggetti, anche a partecipazione pubblica, che raggruppano aziende appartenenti a specifiche filiere produttive o 
categorie imprenditoriali, ma che non svolgono direttamente attivit� di produzione o gestione di rifiuti.
In particolare gli Enti Gestori possono delegare agli Enti Convenzionati l'accreditamento delle sole aziende che non svolgono attivit� di gestione o trasporto per le quali � richiesta una specifica autorizzazione.

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Enti Gestori

La Gestione Operativa della Borsa Telematica del Recupero  � affidata alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  delle province  italiane  che si avvalgono di un'unica piattaforma telematica al fine di garantire l'efficiente e omogenea offerta del servizio su tutto il territorio nazionale.
Gli Enti Gestori sono responsabili dell'accreditamento degli operatori.

Gli Enti Gestori possono delegare parte delle funzioni ad esse attribuite ad altri Enti 
(Enti convenzionati) dietro stipula di apposita convenzione e accettazione del regolamento.

 

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Esito della transazione

Ogni operatore deve dichiarare, via telematica, l'esito della transazione e, in caso di conclusione dello scambio, le quantit� scambiate e il valore di scambio. 

I dati sugli esiti delle transazioni di beni inseriti nella Borsa del Recupero, vengono utilizzati in forma anonima al fine di fissare un prezzo medio di riferimento: questo prezzo medio verr� costantemente ed automaticamente aggiornato a seguito di ogni transazione comunicata dagli operatori.

I dati sugli esiti delle transazioni avviate tramite la Borsa Telematica del Recupero ma conclusi al di fuori di essa vengono utilizzati, a livello anonimo, come supporto informativo per gli operatori per dare informazioni sul mercato esistente.

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Garanzie offerte dall'Ente Gestore

Gli Organismi di Gestione garantiscono la veridicit� e la completezza delle informazioni trasmesse in sede di accreditamento dagli operatori relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti richiesti.

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Gestione Operativa

Gli Enti Gestori e gli Enti convenzionati utilizzano un'unica piattaforma telematica, gestita da Ecocerved, societ� per l'ambiente delle Camere di Commercio (di seguito Gestore operativo) che assicura: 
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Imballaggio 

Il dato rientra tra le informazioni sulla fornitura

In fase di scrittura delle inserzioni il dato relativo all'imballaggio viene utilizzato per segnalare come e in quale contenitore sono raggruppati i materiali oggetto dell'inserzione o come si richiede che essi vengano predisposti per il ritiro.

I valori che pu� assumere sono: balle, big bags, cisterna, container, fusti, pallets, sfuso, altro 

 

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Infocamere

Infocamere � la Societ� Consortile per l'informatica delle Camere di Commercio, che gestisce la rete telematica delle Camere di Commercio e i loro archivi .

Infocamere gestisce, assicura la manutenzione e garantisce la sicurezza dei server sui quali opera la Borsa Telematica del Recupero.

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Informazioni Aggiuntive

Nel Banco Virtuale  l'operatore che riceve un'opzione pu� svolgere due attivit�:

Le  informazioni aggiuntive  possono contenere richieste di chiarimenti su 

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Informazioni sulla fornitura 

In fase di scrittura inserzione vanno inseriti i seguenti dati relativi alla fornitura di materiali o di servizi(in corsivo i dati obbligatori):

Periodicit� per indicare se la richiesta  � una tantum o ripetuta nel tempo e, in questo caso, con che cadenza
Modalit� di resa Porto assegnato o porto franco
Imballaggio Indica il modo e i contenitori  in cui sono raggruppati i rifiuti
Territorio di interesse Consente di limitare territorialmente la ricerca di potenziali controparti
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Informazioni sulla qualit�

In fase di scrittura inserzione vanno inseriti i seguenti dati relativi alla fornitura di materiali o di servizi(in corsivo i dati obbligatori):

Stato fisico per indicare qual'� lo stato fisico con il quale � disponibile il rifiuto/ materiale
Qualit�  indica la qualit� offerta o richiesta del rifiuto o materiale oggetto dell' inserzione.
Rispondenza a norme qualitative standard Indica se il rifiuto/materiale offerto o richiesto sono classificabili secondo le norme qualitative internazionali riconosciute
Analisi Indica in caso di offerta di materiali o domanda di servizi se  il materiale oggetto di negoziazione � stato sottoposto a analisi ; in caso di domanda di materiali o offerta di servizi se le analisi sono un pre requisito 
Data Data in cui sono state effettuate le analisi
Tipo di analisi Quali analisi sono state fatte
Tossici nocivi Se il rifiuto ai fini dello smaltimento � considerato tossico nocivo
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Inserzione

L'inserzione � il modo attraverso il quale gli operatori accreditati  manifestano agli altri operatori l'intenzione di offrire o domandare un servizio o un materiale.

Ogni operatore pu� effettuare un numero illimitato di inserzioni, in base alle abilitazioni definite dai requisiti dichiarati in sede di accreditamento

L'inserzione viene effettuata accedendo dalla home page dell'Area Riservata alla funzione Scrivi Inserzione

Gli operatori possono partecipare alla Borsa Telematica del Recupero anche senza effettuare inserzioni ma utilizzando la possibilit� di leggere le inserzioni effettuate da altri operatori e facendo delle opzioni su di esse.

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Inserzionista

L'inserzionista � l'operatore accreditato che effettua inserzioni.

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Intermediari

Il D.Lgs. 22/1997 non fornisce una definizione dei termini "commerciante" o "intermediario" di rifiuti, ed inoltre non specifica se tali termini riguardino chiunque svolga attivit� di compravendita di rifiuti o di servizi di smaltimento a prescindere dall'effettiva detenzione fisica dei rifiuti stessi. Prevede comunque che tali soggetti debbano iscriversi all'Albo gestori.

Solo successivamente, con il D.M. 1 aprile 1998, n. 148, che definisce il modello uniforme del registro di carico e scarico dei rifiuti, viene esplicitata la distinzione tra "intermediari e commercianti detentori di rifiuti" e "intermediari e commercianti non detentori di rifiuti". Infatti con il decreto in questione vengono definiti due distinti modelli di registri di carico e scarico, da adottare in base all'attivit� esercitata:

 In questa maniera i commercianti e gli intermediari di rifiuti che svolgono la loro attivit� senza avere la detenzione dei rifiuti gestiti vengono a tutti gli effetti considerati come una categoria a parte. 

Nel caso in cui i commercianti e gli intermediari di rifiuti, nello svolgimento della loro attivit�, effettuino sia operazioni con detenzione dei rifiuti che senza, devono dotarsi di entrambi i registri annotando le rispettive operazioni in quello corrispondente.

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Invio copia delle autorizzazioni

La copia delle autorizzazioni va inviata, a mezzo raccomandata,  all'Ente Gestore:  l'operatore non dovr� inviare copia integrale dell'autorizzazione e della comunicazione, ma solo copia della parte nella quale sono riportate le seguenti indicazioni:

L'elenco degli Enti Gestori e degli Enti Convenzionati abilitati ad accreditare viene pubblicato sul sito.

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ISO 14000

L'ISO 14000 � la norma standard internazionale per la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale. Rispetto ad EMAS il sistema ISO presenta differenze rappresentate dall'impegno pubblico che l'impresa assume nei confronti dell'esterno attraverso la dichiarazione ambientale e dal processo di verifica che nell'EMAS � garantito da un sistema di accreditamento pubblico e a livello europeo.


Leggi Applicabili

Per quanto non esplicitamente previsto dal regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

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Leggi  inserzioni

Tramite la funzione Leggi Inserzioni l'operatore accreditato, dalla home page dell'Area riservata, pu� accedere agli archivi contenenti le inserzioni effettuate dagli altri operatori.

E' possibile quindi consultare:

Una volta scelto l'oggetto, il sistema chiede di indicare su quale tipologia di materiali volere effettuare la ricerca:

Sulla base della scelta effettuata l'operatore ha la possibilit� di visualizzare le inserzioni rispondenti alle specifiche richieste, con diversi livelli di dettagli delle informazioni.

Ogni operatore potr� visualizzare le inserzioni in base alle abilitazioni legate ai requisiti dichiarati in sede di accreditamento.

 

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Limiti all'utilizzo della discarica

Con il D.L. 16 luglio 2001, n. 286, successivamente convertito in legge dalla legge 20 agosto 2001, n. 335, � stato prorogato il differimento dei termini per lo smaltimento dei rifiuti in  discarica previsti dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 22/1997.

L'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 22/1997 stabilisce il termine entro il quale potranno essere smaltiti  in discarica solamente alcune tipologie di rifiuti e precisamente: 

�      rifiuti inerti;

�      rifiuti individuati da specifiche norme tecniche;

�      rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e  smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10, D11 di cui all'allegato B  del D.Lgs. 22/1997.

 

Questo termine, inizialmente fissato al 1 gennaio  2000, era stato gi� prorogato dal D.L. 500/1999, convertito nella legge  33/2000, sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di  recepimento della direttiva 1999/31CE del Consiglio del 26 aprile 1999  (che fisser� le modalit�, i termini e le condizioni per lo smaltimento  in discarica dei rifiuti) e in ogni caso non oltre il termine del 16  luglio 2001. Per� alla data, non essendo state emanate le norme tecniche  e non avendo recepito la direttiva sulle discariche, si sarebbe creata,  in assenza della nuova proroga, una situazione di emergenza, in quanto  le discariche non avrebbero potuto accettare rifiuti diversi da quelli  riportati all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 22/1997 (tra i quali non  sono compresi nemmeno gli urbani). Per tale ragione il termine � stato rinviato all'adozione delle suddette norme e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 286/2001 stesso (cio� non oltre il 21 agosto 2002).

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Listini prezzi

Le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato rilevano e quotano all'interno dei loro listini i prezzi di una serie di materiali: per ognuno dei materiali, la cui identificazione risale all'attivit� di ricognizione positiva svolta dalle CCIAA alla fine della definizione dei materiali quotati che vennero, per un certo periodo, esonerati dalla disciplina dei rifiuti..
Al fine di dare agli operatori ulteriori informazioni, la Borsa del recupero da l'accesso ai Listini Prezzi dei materiali che sono  trattati e che possono identificarsi con materie prime, materie prime seconde e/o prodotti derivanti da attivit� di recupero.
I prezzi rilevati dalle piazze pi� rilevanti, anche in relazione alle specificit� dei singoli mercati, vengono aggiornati ogni due settimane.


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Link 

L'attivazione di link al sito Borsa Telematica del Recupero pu� essere richiesta ai Gestori Locali.

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Mancata conclusione della trattativa 

Se la trattativa, avviata tramite un'opzione e proseguita tramite una serie di rilanci e proposte, non ha seguito le possibili situazioni sono :

L'opzione � scaduta senza che la controparte abbia fatto alcun  rilancio o proposta

In questo caso l'opzione viene cancellata; all'inserzionista viene chiesto, con un messaggio di posta elettronica, di segnalare se la trattativa non � stata avviata perch�:

L'opzione � scaduta in presenza di uno o pi� rilanci o proposte

In questo caso  l'opzione viene cancellata; all'operatore che non ha risposto al rilancio  viene chiesto, con un messaggio di posta elettronica, di segnalare se la trattativa non � stata avviata perch�:

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Manutenzione

La manutenzione dell'applicazione informatica della Borsa Telematica del Recupero viene assicurata da Ecocerved, societ� per l'ambiente del sistema camerale, che si occupa della gestione della piattaforma telematica unica.

Infocamere, societ� consortile per l'informatica delle Camere di Commercio, che gestisce i server sui quali  risiede la Borsa Telematica del Recupero, si occupa della gestione e della manutenzione dei server stessi.

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Materiali

Nell'ambito della Borsa Telematica del Recupero, con il termine di  materiali si comprende tutto ci� che viene trattato  in Borsa: rifiuti, rifiuti recuperabili, materie prime, materie prime seconde e/o prodotti derivanti da attivit� di recupero e beni a fine vita.

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Materie Prime e/o Prodotti

L'attuale normativa sui rifiuti prevede tale terminologia senza per� averne fornito la definizione. Sono comunque materie prime e/o prodotti quelli ottenuti in base ai procedimenti di recupero di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 (per i soli casi in cui sono previste). Le materie prime e/o prodotti ottenuti in base ai suddetti procedimenti devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica del settore o alle forme usualmente commercializzate e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

Le materie prime e/o prodotti  vengono negoziate nella Borsa Telematica del Recupero.

Tali materie prime e/o prodotti vengono indicati nella Borsa del Recupero con descrizioni merceologiche che individuano le varie forme con le quali vengono usualmente commercializzate.

Le materie prime e/o prodotti, cos� individuate, non sono soggette alla normativa sui rifiuti.

 

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Materie Prime Seconde

L'attuale normativa prevede tale terminologia senza per� averne fornito la definizione. Sono comunque materie prime secondarie quelle ottenute in base ai procedimenti di recupero di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 (per i soli casi in cui sono previste). Le materie prime secondarie ottenute in base ai suddetti procedimenti debbano avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica del settore o alle forme usualmente commercializzate e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

Le materie prime seconde vengono negoziate nella Borsa Telematica del Recupero.

Tali materie prime seconde vengono indicati nella Borsa del Recupero con descrizioni merceologiche che individuano le varie forme con le quali vengono usualmente commercializzate.

Le materie prime seconde, cos� individuate, non sono soggette alla normativa sui rifiuti.

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Messaggi di errore

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Perch�

Cosa fare

Non siete abilitati per questa operazione

Al momento di scrivere o di consultare un inserzione l'operatore non ha dichiarato di disporre dei requisiti necessari per svolgere l'operazione richiesta

Scegliere un'altra operazione

 

Sono stati intercettati alcuni errori

Al momento di effettuare la richiesta di accreditamento o di scrivere l'inserzione l'operatore non ha inserito alcuni dati obbligatori o ha sbagliato il formato di altri dati.

Leggere il dettaglio del messaggio di errore e correggere i dati sbagliati o inserire i dati mancanti

 

Si sono venuti a verificare degli errori non previsti dal sistema

E' scaduto il tempo massimo concesso per il mantenimento di una sessione attiva

Scegliere un argomento dalla barra 

di navigazione a sinistra nello schermo. 

Per accedere all'area riservata � necessario disporre di un nome utente e di una password validi

L'operatore ha inserito un nome utente o una password non validi

Se l'operatore � accreditato e ha scordato la user id/ password contattare il Gestore Operativo.

Se l'operatore non � accreditato effettuare la procedura di accreditamento

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Messaggi di posta elettronica

La trasmissione delle informazioni tra gli operatori accreditati e tra questi e gli Enti Gestori avviene via posta elettronica..

Di seguito un elenco dei messaggi 

Quando vengono inviati

Qual'� l'oggetto

Cosa succede

Ente Gestore riceve richiesta di accreditamento 

Richiesta di accreditamento ricevuta da Ente Gestore Borsa del Recupero

Stato anagrafica: sospesa

Ente Gestore verifica mancanza informazioni su richiesta accreditamento

Richiesta ulteriori informazioni

Stato anagrafica: sospesa

Ente Gestore verifica informazioni non corrette su richiesta accreditamento

Richiesta correzione informazioni

Stato anagrafica: sospesa

Il Gestore non ha inviato copia autorizzazioni

Richiesta trasmissione autorizzazioni

Stato anagrafica: sospesa

Conferma accreditamento azienda e trasmissione user id e password

Comunicazione avvenuto accreditamento

L'operatore viene attivato e pu� operare nella Borsa 

Mancato invio autorizzazioni, mancata risposta a richiesta informazioni

Comunicazione di non accettazione domanda di accreditamento

L'anagrafica dell'operatore viene eliminate

Violazione regolamento

Comunicazione di revoca accreditamento

L'anagrafica dell'operatore viene eliminate

Cancellazione anagrafica a seguito richiesta di recesso da parte di operatore

Comunicazione di revoca accreditamento

L'anagrafica dell'operatore viene eliminate

La registrazione dell'inserzione � avvenuta correttamente

Conferma avvenuta registrazione inserzione

L'inserzione diventa visibile dal sito www.borsadelrecupero.net

Operatore chiede di modificare dati anagrafica

Richiesta modifica

L'Ente Gestore modifica, a seguito di richiesta dell'operatore, i dati dell'anagrafica relativi alle autorizzazioni.

Comunicazione di avvenuta modifica anagrafica

L'azienda ha effettuato un opzione su inserzione di altri.

Avvio trattativa

L'inserzione cambia stato e diventa opzionata. Ai due  operatori vengono trasmessi i rispettivi dati anagrafici

Alla scadenza dell'inserzione

Scadenza inserzione

Stato inserzione: sospesa

Alla scadenza della proroga dell'inserzione

Eliminazione inserzione / Riattivazione inserzione

L'operatore pu� chiedere la riattivazione dell'inserzione; altrimenti l'inserzione � cancellata.

 

Inserzione scaduta

Aggiornamento Borsa Telematica del Recupero

Gli Enti Gestori chiedono se l'inserzione � scaduta per cessata disponibilit� del materiale o perch� la transazione � stata conclusa fuori dalla Borsa.

Un'azienda ha fatto un' opzione sulla propria inserzione 

Avvio trattativa

L'inserzione cambia stato e diventa opzionata. Ai due  operatori vengono trasmessi i rispettivi dati anagrafici

L'opzione � scaduta senza che la controparte abbia fatto alcun  rilancio

Scadenza opzione

L'inserzione � sospesa sino a quando l'inserzionista non comunica perch� non � stato fatto alcun rilancio

E' stato fatto un rilancio su un opzione

Trattativa in corso

I due operatori vengono avvertiti del rilancio

A conclusione della trattativa �' stata fatta una proposta 

Trattativa in corso

L'operatore che riceve la proposta viene avvertito.

La proposta � stata accettata Conclusione della trattativa L'operatore che ha formulato la proposta viene avvertito
La proposta � stata rifiutata Conclusione della trattativa L'operatore che ha formulato la proposta viene avvertito

L'opzione �  scaduta in presenza di uno o pi� rilanci

Scadenza opzione

L'inserzione � sospesa sino a quando l'inserzionista non comunica perch� non � stato fatto alcun rilancio.

L'opzione � cancellata

Sono state apportati cambiamenti al Borsa Telematica del Recupero (p.es. modifiche al regolamento o alle modalit� di funzionamento)

Comunicazione novit�

Un operatore ha fatto un inserzione che si abbina con un'inserzione gi� presente 

Opportunit� di mercato

I due operatori vengono avvisati dell'opportunit� di mercato

Interventi su quesiti inseriti in E- consulting

Intervento in forum

Vi sono stati degli aggiornamenti in merito ai quesiti rivolti dall'operatore tramite il servizio di E consulting.

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Modalit� di pagamento

Il dato rientra tra le informazioni sulla quantit�

In fase di scrittura delle inserzioni vengono indicate dall'inserzionista le modalit� di pagamento proposte per la transazione.

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Modalit� di resa

Il dato rientra tra le informazioni sulla fornitura.

In fase di scrittura delle inserzioni il dato relativo alle modalit� di resa viene utilizzato dall'inserzionista per specificare le condizioni di fornitura del  materiale / servizio .

I valori possibili sono:porto franco o porto assegnato

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Modificare i dati anagrafici

L'operatore, dalla Cartella Personale, pu� modificare i propri dati anagrafici.

Non � possibile modificare i dati relativi al codice fiscale, alla ragione sociale, al Comune dove ha sede l'impianto, e alle autorizzazioni in possesso: modificare tali dati comporta infatti la necessit� di richiedere un nuovo accreditamento.

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Modificare le inserzioni

L'operatore non pu� modificare il contenuto dell'inserzione; pu� chiedere la cancellazione o attendere la scadenza e inserire una nuova inserzione che recepisca le modifiche desiderate

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Modifiche al Regolamento

In caso di modifiche del presente Regolamento Generale, il nuovo testo, che sar� immediatamente efficace, verr� trasmesso  a tutti gli operatori registrati.

E' fatta salva la facolt� dell'operatore di recedere dal servizio entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del nuovo regolamento. Decorso tale periodo di tempo lo stesso si intender� accettato.

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Modulo di riepilogo

A conclusione della richiesta di accreditamento, di scrittura delle inserzioni  e di inserimento dell'opzione, il sistema propone una videata contenente il riepilogo di tutti i dati inseriti dall'operatore.

L'operatore potr� stampare questo modulo e conservarlo. 

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Normativa

Dalla home page della Borsa del Recupero � possibile accedere all'area della normativa.

In queste pagine � possibile ottenere:

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Numero REA

La porzione del Registro delle Imprese che raccoglie le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo e  che, con tali notizie, integra gli spazi della Pubblicit� Legale - coperti dal Registro delle   Imprese recuperando, di fatto, il patrimonio informativo contenuto nel vecchio Registro Ditte tenuto dalle Camere di Commercio. Il numero REA coincide con il vecchio numero Registro Ditte

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Obblighi per gli operatori

Gli operatori rispettano il Regolamento e si impegnano a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza , diligenza e professionalit� nei  rapporti con le controparti di mercato e in fase di trattativa.

L�operatore riconosce che il mancato rispetto delle condizioni riportate nel Regolamento Generale o delle disposizioni contenute nei disciplinari redatti dalle Consulte di filiera � causa di esclusione dall�utilizzo dalla Borsa del Recupero.

L�operatore garantisce ed � responsabile per

a)    la veridicit� correttezza e il continuo aggiornamento delle informazioni fornite presenti nella richiesta di  accreditamento

b)    il pagamento delle quote stabilite per l�accesso ai servizi .

Gli operatori si impegnano a non inserire nella Borsa Telematica del Recupero informazioni false o ingannevoli

Gli operatori si impegnano a tenere indenni gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero da qualsiasi responsabilit�, perdita, reclamo danno o onere rivendicati da terzi in base ad operazioni svolte dall�operatore tramite la Borsa Telematica del Recupero.

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Offerta di materie prime, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

L'offerta  di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili � tipica di:

La domanda di rifiuti recuperabili potr� essere fatta solo dalle aziende autorizzate in forma ordinaria o in forma semplificata al recupero di rifiuti e per i soli rifiuti autorizzati

La domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero potr� essere fatta da qualsiasi operatore interessato al loro utilizzo.

Per inserire una domanda  di materie prime e/o, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili, dalla home page dell'Area Riservata, scegliere "Scrivi Inserzioni" e "Inserire domanda di rifiuti recuperabili e materiali".

 

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Offerta di servizi di gestione

L'offerta di servizi di gestione � tipica delle aziende che svolgono attivit� di recupero e smaltimento rifiuti, autorizzate a tali attivit� da Regione o Provincia delegata in base all'articolo 28 del D.Lgs. 22/97 o che hanno effettuato la comunicazione per le procedure semplificate in base all'art. 33 del medesimo decreto.

Per inserire una offerta di servizi di gestione rifiuti, dalla home page dell'Area Riservata, scegliere "Scrivi Inserzioni" e "Inserire offerta di servizi di gestione".

Gli operatori potranno offrire i servizi in base all'abilitazione, legata a sua volta ai requisiti in sede di accreditamento. 

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Offerta di servizi di trasporto

L'offerta di servizi di trasporto � tipica delle aziende che svolgono attivit� di trasporto rifiuti, regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori.

Per quanto riguarda i rifiuti e i rifiuti recuperabili ogni trasportatore sar� abilitato ad offrire solo servizi di trasporto delle tipologie per i quali � iscritto all'Albo (quindi a seconda dei casi pericolosi e non pericolosi).

Per inserire una offerta di servizi di trasporto rifiuti, dalla home page dell'Area Riservata, scegliere "Scrivi Inserzioni" e "Inserire offerta di trasporti".

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Operatore accreditato 

Ai fini del presente glossario per operatore accreditato intendiamo qualsiasi soggetto (produttore di rifiuti, Ente Pubblico, produttore associato, intermediario, trasportatore o gestore di rifiuti)  che, ricevuto dall'Ente Gestore l'accreditamento ad operare, pu� effettuare le attivit� alle quali � abilitato, in forza dei suoi requisiti.

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Opzionante 

L'opzionante � l'operatore accreditato che effettua un'opzione su un inserzione, che pu� essere indifferentemente di domanda o di offerta di materiali  o di servizi

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Opzione

L�operatore accreditato  interessato ad avviare una trattativa su un materiale o servizio domandato o offerto, pu� inserire nella Borsa Telematica del Recupero, un�opzione, specificando i seguenti dati:

Dato

Significato

quantit� opzionata

Qual'� la quantit� opzionata: essa pu� rappresentare una parte della quantit� presente in inserzione o tutta

Prezzo

prezzo unitario al quale viene effettuata l'opzione

Informazioni aggiuntive

L'opzionante pu� richiedere ulteriori informazioni in merito a:

quantit�

prezzo

qualit�

modalit� di consegna

altri argomenti

 

L'opzione ha una durata di 10 giorni automaticamente rinnovabile per altri 10.

La durata dell'opzione non pu� comunque superare quella dell'inserzione

Contestualmente entrambe le parti (opzionante e inserzionista) riceveranno un messaggio di posta elettronica che consentir� di accedere ai reciproci dati anagrafici : sino al momento dell�effettuazione dell�opzione le inserzioni sono coperte da anonimato.

Accedendo alla funzione di Leggi Inserzione ogni operatore accreditato e abilitato per il singolo rifiuto pu� verificare quante opzioni sono presenti per una medesima informazione, per quale quantit�, a che prezzo e qual'� la scadenza dell'opzione.

Ci� comporta quindi che una medesima inserzione possa essere opzionata per una quantit� complessiva superiore a quella indicata in inserzione: questa possibilit� � voluta perch� serve ad introdurre un elemento di concorrenza nel mercato.

 

La trattativa si svolge successivamente attorno ad un Banco Virtuale, riservato nella quale gli operatori possono effettuare rilanci e formulare le  proposte e richiedere informazioni aggiuntive.

In caso di esito negativo si veda mancata conclusione della trattativa

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Opzioni ricevute

Le opzioni ricevute sono quelle che l'inserzionista riceve dagli operatori interessati.

Ogni inserzionista viene avvertito con un messaggio di posta elettronica della presenza di un opzione su una sua inserzione.

In questa fase ha la possibilit� di rivedere l'inserzione opzionata, di consultare i dati dell'opzione ricevuta e di conoscere chi � l'operatore accreditato che ha effettuato l'opzione.

In qualsiasi momento l'inserzionista pu� monitorare le opzioni ricevute accedendo alla Cartella Personale.

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Organizzazione

Gli  Organismi di gestione della Borsa del Recupero sono

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Partecipazione ai Consorzi

Con tale termine si intende l'obbligo o la facolt�, da parte dei soggetti posti sulla filiera di produzione o di gestione di determinate tipologie di rifiuti, di partecipare in forma singola od associata a specifici Consorzi obbligatori per il recupero di materiali dai rifiuti (sia da rifiuti di imballaggi che da altre tipologie di rifiuti).

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Password

La password �, abbinata alla user id, la parola chiave per l'accesso al sistema. Essa viene attribuita automaticamente dal sistema a conclusione delle operazioni di accreditamento. Si consiglia di tenere riservata la propria password per evitare un uso improprio dell'accesso al sistema. La password pu� essere modificata sia al momento dell'attribuzione sia in successivamente accedendo, dalla home page dell'Area Riservata, alla voce Dati web della Cartella Personale.

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Periodicit�

Il dato rientra tra le informazioni sulla fornitura.

In fase di scrittura delle inserzioni il dato relativo alla periodicit� viene utilizzato dall'inserzionista per indicare se la domanda o l'offerta del materiale / servizio sono una tantum (legate ad un'esigenza specifica) o sono ripetute nel tempo e, in questo caso, con che cadenza

I valori possibili sono:annuale, mensile, quindicinale, quotidiano, semestrale, settimanale, trimestrale, una tantum

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Piattaforma telematica

Gli Enti Gestori e gli Enti convenzionati utilizzano un�unica piattaforma telematica, gestita da Ecocerved, societ� per l�ambiente delle Camere di Commercio (di seguito Gestore operativo)  che assicura:

-          la gestione della Banca Dati della BTR e il regolare funzionamento del servizio;

-          la costante manutenzione del servizio e delle sue funzionalit�;

-          il rilascio agli operatori delle chiavi univoche di accesso al sistema;

-          l'assistenza agli utenti;

-          la sicurezza del servizio consentendo l�accesso ai soli operatori accreditati;

-          l�integrit� e la riservatezza dei dati contenuti nella BTR;

-          l�adeguamento del servizio alle indicazioni espresse dal Comitato di Borsa;

-          l�offerta agli operatori di servizi collaterali

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Posta elettronica

Tutti gli scambi di informazione tra Enti Gestori e operatori ed anche tutte le comunicazioni relative alle inserzioni ed alle opzioni circolano via messaggi di posta elettronica.

Qualora l'operatore indichi un indirizzo di posta elettronica errato, il Gestore Locale contatter� l'operatore telefonicamente per ottenere l'indirizzo corretto: in mancanza di esso l'accreditamento verr� revocato.

Qualora un operatore voglia utilizzare la Borsa per due o pi� sedi o impianti dovr� richiedere l'accreditamento per ognuna di loro.

Nel corso della trattativa ogni sede o impianto si configura come un'azienda diversa, con codici d'accesso diversi .

In ogni caso l'azienda con pi� sedi sul territorio potr� "centralizzare" l'attivit� indicando un unico indirizzo di posta elettronica.

 

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Prezzi Rilevati 

Dalla home page dell'Area Riservata � possibile accedere alla funzione "Prezzi Rilevati".

Da questa pagina � possibile ottenere informazioni relativamente ai prezzi medi di riferimento dei materiali trattati nella Borsa del Recupero per tutti i materiali trattati:

Per gli scambi transitati tramite il Banco Virtuale  :

Le informazioni disponibili saranno relative al prezzo minimo unitario e al prezzo massimo unitario

Nei casi in cui l'unit� di misura, per uno stesso materiale, non sia standardizzata (per esempio metri cubi e tonnellate) verr� utilizzata l'unit� di misura statisticamente prevalente.

Per quanto riguarda i rifiuti si forniranno due prezzi di riferimento: uno relativo ai servizi di recupero e uno relativo ai servizi di smaltimento.

Per gli scambi fuori borsa

Al fine di dare un' ulteriore informazione agli operatori si richieder� agli operatori di trasmettere i prezzi e le quantit� degli scambi avviati tramite la Borsa del Recupero e conclusi al di fuori di essa.

In ragione del fatto che tali prezzi vengono comunicati volontariamente dagli operatori e l'Ente Gestore non pu� fare alcuna valutazione, tali prezzi verranno considerati separatamente da quelli relativi ai materiali negoziati in Borsa e non concorreranno a formare un prezzo di riferimento.

 

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Prezzo medio di riferimento

Il prezzo medio di riferimento verr� valutato in base agli scambi avviati e conclusi all'interno del Banco Virtuale

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Prezzo negativo

L'informazione relativa al prezzo negativo viene riportata in sede di scrittura inserzione indicando, nei dati quantitativi, la voce "Sono disposto a pagare" 

Ad esempio 

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Prezzo positivo

L'informazione relativa al prezzo viene riportata in sede di scrittura inserzione indicando, nei dati quantitativi, la voce "Propongo il materiale / servizio a " 

Ad esempio 

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Privacy

 Il  trattamento dei dati personali all�interno della Banca Dati Borsa Telematica del recupero ha lo scopo di mettere in contatto gli operatori e mettere a loro disposizione uno strumento che consenta di ampliare le proprie opportunit� di mercato di operare in maniera garantita e di ottenere informazioni sul mercato del recupero e del riciclaggio favorendo  lo scambio di rifiuti , rifiuti recuperabili e servizi di gestione rifiuti tra  soggetti produttori e  soggetti che utilizzano i materiali  medesimi come materie prime o che erogano servizi.

 Il trattamento consiste nella raccolta, mediante moduli cartacei o  informatici, delle offerte e domande dei materiali /servizi formulate dalle aziende interessate, nella conservazione, nella  catalogazione, nel raffronto di esse, anche mediante strumenti elettronici. Per quanto riguarda l'archivio elettronico, la riservatezza e  la sicurezza dei dati sono garantite anche dall'utilizzo di codici di accesso personalizzati per ciascun incaricato del trattamento.

 Titolare del trattamento dei dati � Ecocerved  S.r.l., con sede legale in Piazza Sallustio,21 � Roma e sede operativa in Via Zago, 2 � 40128 Bologna, che adotta tutte le misure di sicurezza  previste dal D.P.R. n. 318 del 28/7/99 .

 Il conferimento dei dati � facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l�impossibilit� di accedere al servizio.

 I diritti dell�interessato sono precisati dalla Legge 675/96. In particolare l�interessato potr� chiedere al titolare del trattamento di cancellare, trasformare, aggiornare, rettificare o integrare i dati .

I dati  personali contenuti nella banca dati sopraindicata saranno oggetto di comunicazione o diffusione: a) ai soggetti  che, in seguito al raffronto fra domande ed offerte, risulteranno potenzialmente interessati all'interscambio di materiali /servizi; b) agli Enti Gestori del servizio, il cui elenco � riportato sul sito www.borsadelrecupero.net

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Problemi di connessione

Gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero, tramite la loro piattaforma tecnologica unica,  si impegnano a garantire il buon funzionamento della BTR.

Gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero non sono in alcun modo responsabili per difficolt� o impossibilit� di accesso alla Borsa del recupero relative a problemi di connessione remota alla rete Internet o per i danni di qualsiasi specie e natura, derivanti dall�utilizzo della Borsa del Recupero.

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Produttore Associato

Per produttore associato si intende l'operatore che viene accreditato dall'Ente Convenzionato

Il produttore associato, non dispone di una propria chiave di identificazione n� di un indirizzo di posta elettronica: operativamente quindi le sue attivit� vengono gestite, per suo conto, dall'Ente Convenzionato.

Poich� l'accreditamento dei gestori viene fatto unicamente dall'Ente Gestore, il produttore associato pu� essere unicamente un'azienda che produce rifiuti.

Il nominativo del produttore associato sar� sempre abbinato a quello dell'Ente Convenzionato che lo ha accreditato.

In questa logica anche la trattativa verr� quindi svolta dall'Ente Convenzionato, per conto dell'associato, e dall'altro operatore.

 

 

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Produttori di rifiuti

Sono produttori di rifiuti le aziende che hanno prodotto rifiuti e che hanno effettuato operazioni di pre trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

I produttori di rifiuti sono interessati ad utilizzare la Borsa Telematica del Rifiuto per contattare aziende autorizzate che possono recuperare o smaltire i rifiuti da essi prodotti.

I produttori sono responsabili del corretto smaltimento dei rifiuti da essi prodotti: sono infatti tenuti a conferire i rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti o ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

L'accreditamento dei produttori pu� essere effettuato dagli Enti Gestori o dagli Enti Convenzionati.
Vedi anche

domanda di servizi di gestione

 

 

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Profilo operatore

Il profilo dell'operatore viene definito in base ai requisiti dichiarati in sede di richiesta di accreditamento.

I possibili profili sono:

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Proposta

Nel Banco Virtuale  l'operatore che riceve un'opzione pu� svolgere due attivit�:

Tramite la proposta l' operatore sottopone  alla controparte le condizioni per la chiusura della trattativa.

La proposta � l'elemento conclusivo di una trattativa e contiene, oltre ai dati sull'oggetto della trattativa, le informazioni su quantit� e prezzo oltre a riassumere i dati dell'inserzione e la trattativa.

Alla proposta pu� accompagnarsi una richiesta di informazioni aggiuntive.

L'effettuazione di una proposta viene segnalata tramite un messaggio di posta elettronica.

L'operatore che riceve una proposta pu�:

accettare la proposta

per dettagli vedere conclusione positiva della trattativa 

rifiutare la proposta

per dettagli vedere mancata conclusione della trattativa

 

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Protocollo di intesa

Il Ministero dell�Ambiente, il Ministero delle Attivit� Produttive e l�Unioncamere hanno siglato un protocollo di intesa che disciplina il programma  di sperimentazione della Borsa Telematica del recupero, dei materiali recuperati dai rifiuti e delle tecnologie impiegate.

Unioncamere curer� la sperimentazione capillare sul territorio nazionale della Borsa Telematica del recupero garantendo alle Camere di Commercio, che sono gli enti gestori del sistema, il sostegno per le attivit� di promozione verso gli operatori e loro associazioni. Unioncamere garantir� inoltre l�integrazione con i sistemi informativi dell�Agenzia Nazionale per l�Ambiente, dell�Osservatorio Nazionale sui rifiuti e dell�Albo Nazionale dei gestori di rifiuti, al fine dello scambio di dati e informazioni. Nell�ambito della medesima piattaforma telematica l�Unioncamere pu� offrire agli operatori ulteriori servizi informativi. I costi della sperimentazione saranno a carico del sistema delle Camere di Commercio..

Il Ministero dell�Ambiente e il Ministero delle Attivit� Produttive, anche avvalendosi dell�Osservatorio Nazionale sui rifiuti, danno supporto alla fase di sperimentazione fornendo valutazioni e partecipando con propri rappresentanti ad un  Gruppo di Lavoro di monitoraggio della sperimentazione.

Il Ministero dell�Ambiente e il Ministero delle Attivit� Produttive, avvalendosi dell�Osserva-torio Nazionale sui rifiuti e del Gruppo di Lavoro, predispongono una relazione conclusiva sulla sperimentazione effettuata, con particolare riferimento agli obiettivi di razionalizzazione degli scambi e delle negoziazioni e agli adempimenti amministrativi cui sono sottoposti gli operatori.

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Qualit�

Il dato rientra nelle informazioni sulla qualit�.

In fase di scrittura inserzioni indica, nelle offerte di materiali o rifiuti e nelle domande di servizi, il livello qualitativo del materiale / rifiuto viene fornito, mentre nelle offerte di servizi o nelle domande di materiali o rifiuti, la caratteristica del materiale richiesto.

Il dato pu� assumere i seguenti valori: pura, selezionata, buona, mista, non selezionata, impura, contaminata.

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Recesso

L�operatore accreditato pu� richiedere di recedere dall�utilizzo del servizio Borsa Telematica del recupero in qualsiasi momento, previo invio di comunicazione via posta elettronica all�indirizzo [email protected].

Con effetto immediato tutte le proposte e le opzioni fatte e ricevute dall�operatore verranno annullate.

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Recuperatori

Sono i soggetti che effettuano le operazioni di recupero di cui all'allegato B del D.Lgs. 22/1997.

Per svolgere tale attivit� devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata o ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto, per le procedure semplificate.

Qualsiasi attivit� di smaltimento non autorizzata � da considerarsi illegale.

Per questa ragione i recuperatori, ai fini dell'accreditamento, devono trasmettere agli Enti Gestori copia delle autorizzazioni ricevute.

I recuperatori potranno effettuare  inserzioni nella Borsa Telematica del Recupero in funzione del possesso delle relative autorizzazioni, comunicate agli Enti Gestori al momento della richiesta di accreditamento.

I recuperatori  sono interessati ad utilizzare la Borsa Telematica del Recupero per proporre i propri servizi ad un numero pi� elevato di clienti,assicurandosi un approvvigionamento costante di materiali.

Per i recuperatori l'interesse � legato alla possibilit� di negoziare in Borsa i materiali derivanti dalle loro attivit� di recupero, o i rifiuti generati dal loro ciclo produttivo. 

Vedi anche:

domanda di servizi di gestione

offerta di servizi di gestione 

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

domanda di materie prime, prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

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Recupero di materia

Le norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi sono riportate nell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Questo allegato riporta 18 categorie di rifiuti.  

rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta  
rifiuti di vetro in forma non dispersibile  
rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile  
rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli  
altri rifiuti contenenti metalli  
rifiuti di plastiche  
rifiuti ceramici e inerti  
rifiuti derivanti da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio e rifiuti tessili  
rifiuti di legno e sughero  
rifiuti solidi in caucci� e gomma  
rifiuti derivanti dall'industria agroalimentare  
fanghi

rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche  

rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di CDR  

rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica  
rifiuti compostabili  
rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e gassificazione  
rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti  

Per ognuna delle suddette categorie di rifiuti, vengono elencate una serie di tipologie di rifiuti, individuate dai corrispondenti codici CER, per ciascuna delle quali vengono riportate:

Restano ovviamente sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti o le materie prime o le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero dei rifiuti che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo in cicli di consumo o di produzione.

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Recupero di rifiuti

Il recupero dei rifiuti viene definito dall'articolo 6, coma 1, lettera h), del D.Lgs. 22/1997 nella seguente maniera: "le operazioni previste nell'allegato C". L'allegato C, sotto riprodotto, riporta 13 operazioni di recupero, cos� come avvengono nella pratica, escludendo il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti.

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le  operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Le operazioni sopra menzionate possono essere svolte solo in presenza di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 22/97  o ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto (le cosiddette procedure semplificate).

Le attivit� di recupero sono negoziate all'interno della Borsa Telematica: si veda

domanda di servizi di gestione

offerta di servizi di gestione 

offerta di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

domanda di materie prime e/o prodotti e materie prime seconde derivanti da attivit� di recupero e di rifiuti recuperabili

 

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Recupero in base alle procedure semplificate (art.33 D.Lgs. 22/97)

Relativamente alle attivit� di recupero dei rifiuti non pericolosi, il D.M. 5 febbraio 1998, entrato in vigore il successivo 17 aprile, prende in considerazione una serie di aspetti che risulta opportuno considerare singolarmente. 

E' per� necessario evidenziare subito che le procedure semplificate si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati al D.M. 5 febbraio 1998  (articolo 1, comma 4). 

Quindi qualsiasi operazione di recupero di rifiuti non pericolosi che presenti difformit� con quanto disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998 non pu� essere effettuata secondo le procedure semplificate ma deve essere autorizzata ai sensi degli  articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.

Con l'entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1998 le precedenti norme tecniche che disciplinavano le attivit� di recupero dei rifiuti non pericolosi, contenute nel D.M. 5 settembre 1994 e nel D.M. 16 gennaio 1995, vengono abrogate. 

Non vengono invece

abrogate le norme tecniche, contenute negli stessi D.M. 5 settembre 1994 e D.M. 16  gennaio 1995 che disciplinano le attivit� di recupero dei rifiuti pericolosi (es. batterie al piombo), la gestione dei quali rimarr� invariata fino all'emanazione del decreto

sull'individuazione dei rifiuti pericolosi da sottoporre alle procedure semplificate.  

La copia delle comunicazioni va inviata all'Ente Gestore:  l'operatore non dovr� inviare copia integrale , ma solo della parte nella quale sono riportate le seguenti indicazioni

L'elenco degli Enti Gestori e degli Enti Convenzionati abilitati ad accreditare viene pubblicato sul sito.

 

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Recupero energetico

Le norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia sono riportate nell'allegato 2, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998. Questo allegato raggruppa 14 tipologie di rifiuti.  

combustibile derivato da rifiuti (CDR)  
biogas
scarti vegetali  
rifiuti dalla lavorazione del legno e affini non trattati  
rifiuti da fibra tessile  
 rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati  
rifiuti della lavorazione del tabacco  

rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali  

scarti di pulper  
fanghi essiccati di depurazione di acque reflue  
gas derivati  
fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria, fanghi oleosi dell'industria petrolifera
residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico  
pollina

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Referente

Per referente si intende il soggetto , opeante  all'interno dell'organizzazione dell'azienda inserzionista, al quale gli altri operatori possono rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti.

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Regolamento Generale

Il Regolamento disciplina le modalit� e le condizioni di accesso ed utilizzo del servizio Borsa Telematica del Recupero , istituito, erogato e gestito in conformit� alla normativa vigente dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato Italiane, attraverso il sito www.borsadelrecupero.net. 

La Borsa del Recupero ha lo scopo di mettere in contatto gli operatori e mettere a loro disposizione un servizio che consenta di ampliare le proprie opportunit� di mercato di operare in maniera garantita e di ottenere informazioni sul mercato del recupero e del riciclaggio.
Il Regolamento generale ha validit� dal giorno della pubblicazione sul sito. 

In caso di modifiche del presente Regolamento Generale, il nuovo testo, che sar� immediatamente efficace, verr� trasmesso a tutti gli operatori registrati. E' fatta salva la facolt� dell'operatore di recedere dal servizio entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del nuovo regolamento. Decorso tale periodo di tempo lo stesso si intender� accettato.

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Requisiti degli operatori

Gli operatori devono essere accreditati in base al possesso di requisiti specifici per poter accedere alla Borsa Telematica del Recupero : tali requisiti vengono dichiarati nella richiesta di accreditamento
L'accreditamento degli operatori alla Borsa del Recupero viene effettuato dall'Ente Gestore della Provincia dove ha sede l'operatore o, in caso di delega, dagli Enti Convenzionati.

I requisiti che l'operatore deve dichiarare sono i seguenti:

 

Tipologia Requisiti
Aziende che producono rifiuti o che riutilizzano materiali derivanti da attivit� di recupero di rifiuti nel loro processo produttivo
  • Presentazione della richiesta di accreditamento

  • Iscrizione al Registro Imprese          

Smaltitori
Ricuperatori
  • Presentazione della richiesta di accreditamento

  • Iscrizione al Registro Imprese          

  • Ammissione alle procedure semplificate previste dall�art 33 e/o

  • Iscrizione all�Albo gestori e/o 

  • Autorizzazione al recupero e allo smaltimento previste dall'art.28 

Trasportatori
  • Presentazione della richiesta di accreditamento

  • Iscrizione al Registro Imprese

  • Iscrizione all�Albo gestori

Intermediari
  • Presentazione della richiesta di accreditamento

  • Iscrizione al Registro Imprese

  • Iscrizione all�Albo gestori

Enti Convenzionati   Avvenuta stipula di convenzione con le Camere di Commercio  
Enti Pubblici   Presentazione richiesta di accreditamento  


Gli Enti Gestori non potranno accreditare operatori che si trovino in stato di fallimento o  liquidazione coatta amministrativa 

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Responsabilit� degli Enti Gestori

La Borsa Telematica del Recupero � un servizio che le Camere di Commercio offrono agli  operatori, che lo utilizzano sotto la propria esclusiva responsabilit�.

Gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero non svolgono alcuna attivit� di intermediazione e non possono essere ritenuti responsabili di alcun danno sia esso diretto o indiretto o mancato profitto subito dall�operatore o da terzi in relazione all�utilizzo o al mancato utilizzo del sito e dei servizi in esso contenuti.

Gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero sono inoltre esonerati da qualsiasi responsabilit� e obbligo che possa originarsi a loro carico in relazione alla correttezza dei dati inseriti dagli operatori nella BTR.

Gli Organismi di Gestione garantiscono la veridicit� e la completezza delle  informazioni trasmesse in sede di accreditamento dagli operatori relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti richiesti.

In ogni caso gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero non  garantiscono la qualit� dei beni e servizi domandati ed offerti, la veridicit� delle informazioni inerenti alle inserzioni, l�affidabilit� e la solvibilit� degli operatori.

Gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero non possono inoltre garantire un esito positivo delle trattative avviate tramite il servizio BTR n� un esito positivo degli scambi.

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Revoca dell'accreditamento

Qualora gli Enti Gestori o gli Enti Convenzionati rilevino che la richiesta di accreditamento degli operatori � incompleta, non veritiera o non corrette, potranno sospende la procedura di accreditamento e richiedere un supplemento di informazioni.
Qualora l'operatore non soddisfi la richiesta, gli Enti potranno respingere la richiesta di accreditamento.

Gli Enti Gestori non potranno accreditare aziende che si trovino in stato di fallimento o  liquidazione coatta amministrativa 
L'operatore � tenuto comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta nei dati precedentemente trasmessi.
In caso di perdita dei requisiti dichiarati, gli Enti Gestori possono sospendere l'operatore, richiedendo a quest'ultimo di fornire entro un periodo di tempo determinato, la documentazione idonea a regolarizzare l'accreditamento. In mancanza 
di presentazione di tale documentazione si provveder� alla revoca.
Il Comitato di Borsa in presenza di una violazione da parte dell'operatore delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni contenute nei disciplinari redatti dalle Consulte di filiera, potr� revocare, previa comunicazione, l'accreditamento.

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Richiesta di accreditamento

Gli operatori devono essere accreditati in base al possesso di requisiti specifici per poter accedere alla Borsa Telematica del Recupero: tali requisiti vengono dichiarati nella richiesta di accreditamento
L'accreditamento degli operatori alla Borsa del Recupero viene effettuato dall'Ente Gestore (Camera di Commercio) della Provincia dove ha sede l'operatore o, in caso di delega, dagli Enti Convenzionati.

La procedura di accreditamento prevede che:

La richiesta di accreditamento pu� essere effettuata unicamente compilando la richiesta di accreditamento sul sito BTR.

Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati verificano, ciascuno per quanto di sua competenza, alla ricezione della richiesta di accreditamento, che:

La copia delle autorizzazioni va inviata, a mezzo raccomandata,  all'Ente Gestore:  l'operatore non dovr� inviare copia integrale dell'autorizzazione e della comunicazione, ma solo copia della parte nella quale sono riportate le seguenti indicazioni:

L'elenco degli Enti Gestori e degli Enti Convenzionati abilitati ad accreditare viene pubblicato sul sito.

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Rifiuti

La definizione di rifiuto, fornita dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/1997, risulta la seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Questa definizione, fondamentale per l'applicazione del regime normativo in oggetto in quanto individua cosa � un rifiuto e cosa non lo �, ha suscitato alcune perplessit�. Infatti nei casi in cui non esiste l'obbligo di disfarsi, l'identificare una sostanza od un oggetto come rifiuto, non risulta sempre immediato, generando cos� diverse interpretazioni.

I rifiuti, individuati attraverso il Codice Europeo dei Rifiuti vengono negoziati all'interno della Borsa Telematica del Recupero ed in particolare, si veda:

domanda di servizi di gestione 

offerta di servizi di gestione

 

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Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'articolo 44 del D.Lgs. 22/97definisce le modalit� di gestione dei beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa. Questa tipologia di rifiuti, a causa del notevole e continuo incremento, � attualmente oggetto di notevoli attenzioni sia in sede comunitaria che nazionale.

 Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno predisposto una proposta di  direttiva sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La proposta di  direttiva dell�UE definisce i RAEE �Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche� e sottolinea che occorre  raggiungere un livello elevato di recupero: a questo fine, la Borsa del recupero  pu� svolgere un ruolo di enorme importanza per la crescita del recupero dei RAEE.

L'allegato 1 alla proposta  direttiva individua una serie di categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di prodotti rientranti all'interno di ogni categoria:

-          grandi elettrodomestici (p.e. frigoriferi, congelatori, lavatrici, cucine, forni)

-          piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, friggitrici)

-          apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (PC e loro componenti, fax, telefoni anche cellulari, stampanti)

-          apparecchiatura di consumo (videocamere, videoregistratori, televisori,

-          apparecchiatura di illuminazione (lampadari, tubi fluorescenti, lampade)

-          strumenti elettrici ed elettronici (trapani, seghe)

-          giocattoli (videogiochi)

-          apparecchiature mediche (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

-          strumenti di monitoraggio e di controllo (rivelatori di fumo e calore, termostati)

-          distributori automatici (di bevande e prodotti solidi).

Sono previsti e definiti  trattamenti selettivi che comportano la rimozione dall'apparecchiatura di una serie di materiali.

Dato la rilevanza, in termini di quantit� e di impatto ambientale,  del settore si attende una maggiore definizione della normativa nazionale per avviare una sperimentazione di mercato verticale su questi materiali.

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Rifiuti recuperabili

In linea di principio tutti i rifiuti potrebbero essere recuperabili (come materia e/o per la produzione di energia). Nella pratica vengono recuperati quei rifiuti per i quali il recupero risulta conveniente o comunque pu� essere effettuato a costi sostenibili e il rifiuto presenta caratteristiche che lo rendono utilizzabile in luogo della materia prima.

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Rilancio

La fase di  trattativa prevede che, all'interno del  Banco Virtuale, sia possibile effettuare un  rilancio :  tramite il rilancio l'operatore richiede alla controparte di specificare meglio i particolari relativi alle modalit� di consegna, al prezzo, alla qualit� e alla quantit�. Ogni operatore pu� effettuare un numero potenzialmente illimitato di rilanci: gli operatori vengono avvisati via posta elettronica dei rilanci effettuati dalle controparti.

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Rispondenza a norme standard

Il dato rientra nelle informazioni sulla qualit�.

In fase di scrittura inserzioni indica, nelle offerte di materiali o rifiuti e nelle domande di servizi, se il materiale / rifiuto richiesto o offerto  risponde a determinate specifiche merceologiche standard.

L'esempio � quello della rispondenza alle norme AISI per l'acciaio, UNI ecc.

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Riservatezza dei dati

I dati  personali contenuti nella banca dati sopraindicata saranno oggetto di comunicazione o diffusione: a) ai soggetti  che, in seguito al raffronto fra domande ed offerte, risulteranno potenzialmente interessati all'interscambio di materiali / servizi; b) agli Enti Gestori del servizio, il cui elenco � riportato sul sito www.borsadelrecupero.net 

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Riciclaggio

Con tale termine si intende solitamente il ritrattamento di rifiuti in un processo di produzione, senza che da questo derivi un recupero di energia. Una definizione specifica di riciclaggio viene prevista relativamente ai rifiuti di imballaggio (articolo 35, comma 1, lettera i), del D.Lgs.22/1997): "ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e a esclusione del recupero di energia". Questo � il caso ad esempio delle bottiglie e degli altri imballaggi in vetro che, dopo il loro utilizzo, vengono recuperati e fusi per produrre nuove bottiglie o altri oggetti. Si pu� osservare che, mentre per il riutilizzo � necessario che gli imballaggi siano integri, per il riciclaggio ci� non � necessario in quanto questa operazione non riguarda l'imballaggio come oggetto (es. la bottiglia) ma il materiale di cui � costituito (es. il vetro).

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Riutilizzo

Il termine riguarda in particolare gli imballaggi per i quali viene prevista dall'articolo 35, comma 1, lettera h), del D.Lgs.22/1997, la seguente definizione: "qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un  numero minimo di spostamenti e rotazioni � riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale � stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato". Il caso del riutilizzo di imballaggi � ad esempio quello di una bottiglia di vetro vuoto a rendere che viene lavata e sterilizzata per essere successivamente ririempita ed immessa sul mercato. Infatti in questo caso viene impiegata per un uso uguale a quello per il quale era stata concepita. Nei casi in cui il termine venga riferito a rifiuti assume una valenza molto pi� generica

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Scadenza delle inserzioni

Ai fini di dare stabilit� al mercato, ogni inserzione ha una validit�, preimpostata , di 60 giorni. Per validit� si intende il tempo durante il quale l'inserzione rimane visibile, consultabile e opzionabile dagli altri operatori.

Si vuole in questo modo, evitare che inserzioni con durata troppo lunga rimangano presenti ma non pi� attuali, e che una durata troppo breve venga usata come turbativa del mercato.

Al momento della sua scadenza:

Se l'operatore decide di lasciarla scadere, l'inserzione viene eliminata dall'archivio e tutte le eventuali opzioni presenti vengono annullate.

 

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Scadenza delle opzioni

L'opzione ha una validit� standard di 10 giorni:la validit� dell'opzione non pu� per� superare la data di scadenza dell'inserzione .

Alla scadenza dell'opzione, l'opzionante e l'inserzionista ricevono un messaggio di posta elettronica che segnala che l'opzione  viene prorogata per altri  10 giorni, al fine di consentire la chiusura dell'eventuale trattativa in corso.

Scaduta anche la proroga, l'opzione  viene eliminata.

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Scambi fuori Borsa

Le specifiche caratteristiche del mercato dei rifiuti comportano la presenza di  trattative avviate tramite la Borsa e concluse al di fuori di essa.

Uno degli obiettivi della Borsa, ribadito anche dal Protocollo di Intesa tra ministeri,  � quello di raccogliere informazioni sulle dimensioni del mercato per fornire al legislatore ma anche agli enti di pianificazione strumenti appropriati per intervenire.

Per questa ragione agli operatori che hanno effettuato inserzioni e avviato trattative all'interno della Borsa ma non hanno comunicato la conclusione, verr� richiesto, tramite messaggio di posta elettronica di comunicare, qualora la conclusione dello scambio sia avvenuta fuori Borsa,quali sono le quantit� scambiate e a quale prezzo.

Questa informazione sar� disponibile, in chiave assolutamente anonima, all'interno della funzione Rilevazione Prezzi

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Scrivi Inserzioni

La compilazione e l'inserimento nel sistema delle inserzioni di domanda o offerta di beni e servizi avvengono utilizzando unicamente il modulo presente sul sito www.borsadelrecupero.net.

Le inserzioni dovranno contenere informazioni esaustive e rispondenti alla realt�  in merito alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni e dei servizi richiesti o offerti.

Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati si riservano il diritto di cancellare inserzioni che contengono elementi qualitativi, quantitativi o economici giudicati eccessivi e sproporzionati rispetto al bene o servizio offerto o richiesto; non verranno accettate inserzioni prive dei dati obbligatori.

Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati possono richiedere agli operatori di specificare meglio le informazioni  relative al bene o al servizio domandato o offerto, qualora quelle inserite non siano sufficienti.

Le inserzioni di domanda ed offerta di beni e servizi cos� come le opzioni non devono essere considerate come proposte irrevocabili di acquisto o vendita.  

Tramite la funzione Scrivi Inserzioni l'operatore accreditato, dalla home page dell'Area riservata, pu� compilare  le seguenti tipologie di inserzioni:

Una volta scelto l'azione, il sistema chiede di indicare per quale tipologia di materiali � valida l'inserzione:

Sulla base della scelta effettuata l'operatore ha la possibilit� di dettagliare il tipo di materiale utilizzando i codici previsti dalla procedura e che identificano le varie tipologie:

Ogni operatore potr� scrivere  le inserzioni in base alle abilitazioni legate ai requisiti dichiarati in sede di accreditamento.

I dati che vengono inseriti nelle inserzioni sono i seguenti:

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Sede 

In fase di accreditamento  l'indirizzo che deve essere inserito �, per il produttore,  quello della sede dell'impianto dove avviene la produzione o dove � stoccato il materiale, mentre per il gestore � quello dell'impianto o dell'area all'interno della quale vengono effettuate le attivit� di smaltimento o di recupero del materiale oggetto di negoziazione

Per quanto riguarda i trasportatori l'indirizzo � quello della sede operativa dell'azienda.

Gli operatori devono essere accreditati in base al possesso di requisiti specifici per poter accedere alla Borsa Telematica del Recupero: tali requisiti vengono dichiarati nella richiesta di accreditamento e sono riferiti alla specifica sede o impianto  per il quale viene effettuata la richiesta.

Qualora un operatore voglia utilizzare la Borsa per due o pi� sedi o impianti dovr� richiedere l'accreditamento per ognuna di loro.

Nel corso della trattativa ogni sede o impianto si configura come un'azienda diversa, con codici d'accesso diversi .

In ogni caso l'azienda con pi� sedi sul territorio potr� "centralizzare" l'attivit� indicando un unico indirizzo di posta elettronica.

 

 

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Segreteria Tecnica

L'Unioncamere attiva una Segreteria Tecnica con il compito di coordinare il lavoro del Comitato di Borsa e delle Consulte di Filiera e, in fase di avvio della sperimentazione prevista dal protocollo d'intesa .

La Segreteria Tecnica, all'avvio della fase di sperimentazione, pu� surrogare le Camere di Commercio non ancora operative.

 

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Servizi di gestione 

Servizi offerti da aziende private, pubbliche o societ� miste, per lo svolgimento delle attivit� di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

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Servizi informativi

Per promuovere la trasparenza del mercato, la negoziazione dei materiali di riciclo e la circolazione dell'informazione gli Organismi di Gestione della Borsa del Recupero intendono  potenziare l'offerta agli operatori di servizi collaterali.

Questi servizi che copriranno, in un elenco non esaustivo la parte tecnologica, impiantistica, normativa e di affidabilit� aziendale,  potranno essere gestiti direttamente dagli Organismi di Gestione o da altri soggetti qualificati che erogano servizi nel settore . 

In questo caso gli Organismi di Gestione della Borsa telematica del Recupero, pur esercitando la dovuta diligenza nella scelta dei partner, non sono responsabili delle condizioni economiche, della qualit� e della modalit� di erogazione dei servizi forniti da terzi.

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Sfruttamento commerciale

Gli operatori si impegnano a non sfruttare  in alcun modo per propri  fini commerciali, rivendere o distribuire  le informazioni contenute nella Borsa del Recupero n� l�accesso ad essa e a non riprodurne i contenuti senza l�autorizzazione dell�Ente Gestore competente.  

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Sicurezza

Le applicazioni che gestiscono la Borsa Telematica del Recupero e tutti i dati inseriti nel sistema dagli operatori risiedono in server non pubblici ma di propriet� di Infocamere, societ� consortile delle Camere di  Commercio per l'informatica, che li utilizza per la gestione dei dati che le Camere di Commercio detengono per legge.

I server sono dotati di tutti i pi� avanzato dispositivi di protezione e il loro funzionamento � monitorato 24 ore su 24 da apposite strutture specializzate.

 

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Sistemi di gestione ambientale

Il nuovo Regolamento EMAS (Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001) definisce il Sistema di Gestione Ambientale nella seguente maniera: "parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attivit� di pianificazione, la responsabilit�, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale". In pratica il Sistema di Gestione Ambientale � dato dall'apparato organizzativo e procedurale che consente di realizzare e mantenere gli impegni e gli obiettivi riportati nella politica ambientale definita dall'azienda.

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Sito

Il sito web della Borsa Telematica del Recupero �  www.borsadelrecupero.net 

L'accesso a questo sito avviene dai siti di Ecocerved (www.ecocerved.it), Unioncamere (www.unioncamere.it) e dai siti delle Camere di Commercio .

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Smaltimento rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti viene definito dall'articolo 6, coma 1, lettera g), del D.Lgs. 22/1997 nella seguente maniera "le operazioni previste nell'allegato B". L'allegato B, sotto riprodotto, riporta le 15 operazioni di smaltimento consentite, cos� come avvengono nella pratica (� escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti). In base alla ratio del D.Lgs. 22/1997, lo smaltimento dovrebbe divenire l'ultima possibilit� nella gestione di un rifiuto, quando questo non pu� pi� essere soggetto ad operazioni di recupero di rifiuti.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondit� (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

 

Tutte le attivit� di smaltimento sopra riportate possono essere svolte solo in presenza di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 22/97.

Le attivit� di smaltimento sono negoziati all'interno della Borsa Telematica: si veda

domanda di servizi di gestione

offerta di servizi di gestione 

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Smaltitori

Sono i soggetti che effettuano le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B del D.Lgs. 22/1997.

Per svolgere tale attivit� devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata.

Qualsiasi attivit� di smaltimento non autorizzata � da considerarsi illegale.

Per questa ragione gli smaltitori, ai fini dell'accreditamento, devono trasmettere agli Enti Gestori copia delle autorizzazioni ricevute.

Gli smaltitori potranno effettuare  inserzioni nella Borsa Telematica del Recupero in funzione del possesso delle relative autorizzazioni, comunicate agli Enti Gestori al momento della richiesta di accreditamento.

Gli smaltitori sono interessati ad utilizzare la Borsa Telematica del Recupero per proporre i propri servizi ad un numero pi� elevato di clienti.

Vedi anche:

offerta di servizi di gestione

domanda di servizi di gestione

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Smart card

Infocamere � Ente Certificatore del Sistema Camerale italiano ed ha avviato la distribuzione di smart card (dispositivi di firma) contenenti certificati  digitali a tutti i legali rappresentanti di circa due milioni tra societ� di capitale e di persone esistenti in Italia.per tale attivit� Infocamere si avvale principalmente delle strutture predisposte dalle Camere di Commercio italiane (per ulteriori informazioni consultare il sito www.card.infocamere.it).

Un certificato digitale � un insieme di informazioni atte a definire con certezza la corrispondenza tra il soggetto certificato e la sua chiave pubblica; nel certificato compaiono le informazioni relative all'Ente Certificatore che lo ha emesso e il periodo di tempo in cui pu� essere utilizzato (validit�), nonch� altri dati (estensioni) che determinano caratteristiche aggiuntive. Possono esistere diversi tipi di certificati digitali, ad esempio:

�        di sottoscrizione (per firmare con valore legale un documento informatico);

�        di autenticazione (per sottoscrivere una e-mail o essere riconosciuti su web);

�        di crittografia (per la gestione di documenti riservati);

�        di attributo (per identificare ruolo e mandato dell'interlocutore).

Si tratta quindi di un'equivalente elettronico della tradizionale firma apposta su carta, che attesta con certezza la paternit�, la validit� e l'integrit� di un documento elettronico.

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Stato delle inserzioni

Le inserzioni possono avere il seguente stato

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Stato delle Opzioni

Le opzioni possono avere il seguente stato

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Stato fisico

Il dato rientra nelle informazioni sulla qualit�.

In fase di scrittura inserzioni indica, nelle offerte di materiali o rifiuti e nelle domande di servizi,  lo stato con il quale il materiale / rifiuto viene fornito, mentre nelle offerte di servizi o nelle domande di materiali o rifiuti, la caratteristica del materiale richiesto.

Il dato pu� assumere i seguenti valori:barre, carcasse, cascami, fanghi, fanghi essicati, fanghi filtropressati , fili, fiocchi, fluidi, frammenti, granuli, liquidi, macinati, oleoso, polverulento, scaglie, solido, altro

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Territorio di interesse   

l dato rientra tra le informazioni sulla fornitura

Gli operatori accreditati al momento di effettuare un'inserzione possono indicare il territorio di interesse: questo dato pu� essere utilizzato per selezionare le controparti in relazione alla sua collocazione e ai conseguenti costi di trasporto.

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Tipologia del rifiuto

Il Dm 5/2/98 individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.

Ogni categoria di rifiuto (vedi l'elenco riportato nel capitolo recupero di materia e recupero di energia) comprende pi� tipologie specifiche.

A ogni tipologia � associato uno o pi� codici CER.

All'interno della Borsa Telematica del Recupero l'oggetto dello scambio � la singola tipologia di rifiuto (che all'interno del decreto viene evidenziata da un codice composto da 2 cifre).

Il DM 5/2/98 associa inoltre ad ogni tipologia di rifiuto un ciclo produttivo di provenienza (individuato da un codice di tre cifre con la cifra finale 1)  ed una o pi� specifiche attivit� di recupero (individuato da un codice di tre cifre con la cifra finale 3).

Sono recuperabili in forma semplificata le sole tipologie di rifiuto provenienti dallo specifico ciclo produttivo e recuperate secondo le prescrizioni.

Al momento della richiesta di accreditamento coloro che effettuano recupero di rifiuti in regime agevolato dovranno indicare quale attivit� di recupero sono autorizzati a fare.

Qualora l'operatore sia autorizzato a svolgere pi� attivit� di recupero sullo stesso rifiuto, al momento di fare l'inserzione dovr� specificare quale � l'attivit� di recupero che svolge su quel determinato rifiuto .

Il produttore che vuole inserire un'offerta di rifiuti recuperabili dovr� associare alla tipologia offerta l'attivit� di provenienza.

 

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Trasportatori

Sono i soggetti che effettuano le operazioni di trasporto di rifiuti .

Per svolgere tale attivit� devono essere iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori

Qualsiasi attivit� di trasporto rifiuti non autorizzata � da considerarsi illegale.

L'iscrizione all'Albo Nazionale del Gestori viene fatta alle Sezioni Regionali dell'Albo Gestori, istituite presso le Camere di Commercio capoluogo di regione.

I trasportatori potranno effettuare  inserzioni nella Borsa Telematica del Recupero in funzione del possesso delle relative autorizzazioni, comunicate agli Enti Gestori al momento della richiesta di accreditamento.

I trasportatori sono interessati ad utilizzare la Borsa Telematica del Recupero per proporre i propri servizi ad un numero pi� elevato di clienti.

Vedi anche:

offerta di servizi di trasporto

domanda di servizi di gestione

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Trasporto di rifiuti

Per trasporto di rifiuti si intende la movimentazione dei rifiuti dai luoghi di produzione agli impianti di smaltimento o di recupero. Pu� essere effettuato via terra (su strada o su ferrovia) o via mare. Per il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per il trasporto di rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantit� di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti) � necessaria l'iscrizione all'Albo gestori.

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Trattativa

Tutte le fasi della negoziazione si svolgono via telematica tramite la Borsa Telematica del Recupero che rende immediatamente visibili sul sito le inserzioni e consente ai soli operatori accreditati  di:

Gli operatori possono accedere a tutti i dati relativi alle inserzioni, fatta eccezione per quelli anagrafici.

L�operatore accreditato  interessato ad avviare una trattativa su un materiale o servizio domandato o offerto, potr� inserire nella Borsa Telematica del Recupero, un�opzione, specificando la quantit�, il prezzo ed ogni altra informazione aggiuntiva necessaria  per dettagliare l�opzione.

Contestualmente entrambe le parti (opzionante e inserzionista) riceveranno un messaggio di posta elettronica che consentir� di accedere ai reciproci dati anagrafici : sino al momento dell�effettuazione dell�opzione le inserzioni sono coperte da anonimato.

La trattativa si svolge attorno ad un Banco Virtuale, riservato nella quale gli operatori si scambiano informazioni aggiuntive circa la qualit�, il prezzo, le modalit� di consegna del prodotto / servizio.

In ogni momento le controparti possono stabilire di abbandonare  la trattativa, specificando le motivazioni.

All'interno del  Banco Virtuale � possibile svolgere due operazioni:

L'accettazione della proposta da parte di entrambi gli operatori comporta la conclusione dello scambio 

La durata della trattativa � legata alla scadenza dell'inserzione: la presenza di un opzione comporta la proroga di 10 giorni della scadenza dell'inserzione per dare tempo agli operatori di avviare la trattativa.

La trasmissione delle informazioni avviene via telematica, mediante la posta elettronica.

Alla scadenza dell'opzione la trattativa si intende conclusa.

 

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Unioncamere

L'Unione Nazionale delle Camere di Commercio � l'organismo che raggruppa le Camere di Commercio italiane.

L'Unioncamere ha siglato il Protocollo di Intesa per l'avvio della sperimentazione della Borsa Telematica del Recupero con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Industria: come previsto dal protocollo, Unioncamere fa parte del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio della sperimentazione.

Inoltre l'Unioncamere esprime uno dei rappresentanti in seno al Comitato di Borsa e gestisce la Segreteria Tecnica del Comitato.

L'Unioncamere, all'avvio della fase di sperimentazione pu� surrogare le Camere di Commercio non ancora operative.

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User id

La user id � l'elemento identificativo di ciascun utente. Essa viene attribuita automaticamente dal sistema a conclusione delle operazioni di accreditamento. Si consiglia di tenere riservata la propria password per evitare un uso improprio dell'accesso al sistema. La password pu� essere modificata sia al momento dell'attribuzione sia in successivamente accedendo, dalla home page dell'Area Riservata, alla voce Dati web della Cartella Personale.

Il codice utente � strettamente personale e non pu� essere rivelato o ceduto a terzi. 
Qualsiasi operazione compiuta con l'utilizzo di detto codice sar� comunque imputata all'operatore a cui lo stesso � stato assegnato. 

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Validit� delle informazioni fornite

Qualora gli Enti Gestori o gli Enti Convenzionati rilevino che le richieste di accreditamento degli operatori sono non complete, non veritiere o non corrette, potranno sospende la procedura di accreditamento e richiedere un supplemento di informazioni. Qualora l'operatore non soddisfi la richiesta, gli Enti potranno respingere la richiesta di accreditamento. 

Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati si riservano il diritto di cancellare inserzioni che contengono elementi qualitativi, quantitativi o economici giudicati eccessivi e sproporzionati rispetto al bene o servizio offerto o richiesto; non verranno accettate inserzioni prive dei dati obbligatori. Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati possono richiedere agli operatori di specificare meglio le informazioni relative al bene o al servizio domandato o offerto, qualora quelle inserite non siano sufficienti.

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Verifica della richiesta di accreditamento

Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati verificano, ciascuno per quanto di sua competenza, alla ricezione della richiesta di accreditamento, che: 

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Violazione del regolamento

Il Comitato di Borsa in presenza di una violazione da parte dell'operatore delle disposizioni del regolamento o delle disposizioni contenute nei disciplinari redatti dalle Consulte di filiera, potr� revocare, previa comunicazione all'operatore, l'accreditamento.

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Aggiornato il: 24-09-01 .