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Sommario
Dazi
antidumping per le bilance elettroniche da Taiwan
Riferimenti normativi doganali in materia di commercio con Paesi non UE
Dazi
antidumping definitivo per alcole furfurilico originario della Rep. Pop. Cinese
Dazi antidumping:
cavi d'acciaio e nitrato d'ammonio
Nuove
procedure per l'export in USA
Nuove normative di riferimento
per alcuni prodotti nel settore doganale con Paesi non UE
Tra le misure adottate recentemente nel settore doganale e in materia di commercio
con i paesi terzi, segnaliamo i seguenti provvedimenti:
· Regolamento (CE) n. 1964/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003,
che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni
di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (GUUE
L 290/03, p. 3)
· Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003,
relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi
di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della
Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della
Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GUUE L 293/03,
p. 3)
· Regolamento (CE) n. 1988/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003,
relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare
nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti
dagli accordi GATT (GUUE L 295/03, p. 54)
· Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003,
che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio
di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre
del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari (GUUE L 296/03, p. 15)
· Decisione della Commissione n. 2003/810/CE, del 17 novembre 2003, che
modifica relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE
relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni di ratiti
d'allevamento, di ratiti vivi e relative uova da cova, provenienti da taluni
paesi terzi (GUUE L 305/03, p. 11)
Dazi antidumping definituvo
per alcole furfurilico
Dal 1° novembre 2003 sono in vigore dazi antidumping definitivi sulle importazioni
nella Comunità di alcole furfurilico (codice NC ex 2932 13 00)
originario della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio è
stata fissata dal Consiglio con regolamento n. 1905/2003 (GUUE L 283/03, p.
1) in 250 euro a tonnellata per tutti i produttori/esportatori cinesi, tranne
quattro società che, avendo collaborato all'inchiesta della Commissione,
fruiscono di dazi individuali più favorevoli. Per poter beneficiare di
tale vantaggio, gli operatori comunitari dovranno presentare una fattura commerciale
conforme al modello approvato dalla Comunità attestante l'effettiva provenienza
delle merci dai produttori indicati.
Nel caso in cui le merci siano state danneggiate anteriormente all'immissione
in libera pratica, con conseguente riduzione del valore, il dazio verrà
diminuito in proporzione corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente
pagato o pagabile.
Rispetto alle misure provvisorie, quindi, l'importo del dazio è stato
aumentato; di conseguenza, le somme versate a titolo di cauzione per il pagamento
del dazio ai sensi del regolamento n. 781/2003 sono integralmente riscosse.
Dazi antidumping: cavi
d'acciaio e nitrato d'ammonio
Con i regolamenti n. 1674 e 1678/2003 (GUUE L 238/03, p. 1 e p. 13) è
stato aggiornato il regolamento n. 1796/1999 che ha istituito dazi antidumping
definitivi sulle importazioni nella Comunità di cavi d'acciaio provenienti,tra
l'altro dalla Polonia e dall'Ucraina. La modifica riguarda, più dettagliatamente,
l'estensione del dazio a due società - l'ucraina Silur Stock Company
e la polacca Drumet SA- precedentemente esentate per aver offerto impegni
sui prezzi, di seguito non rispettati. La misura è in vigore dal 26 settembre
2003.
E' stato inoltre modificato il regolamento n. 1995/2000 che ha introdotto dazi
antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di soluzioni
di urea e nitrato d'ammonio (UNA) originarie, tra l'altro della Lituania:
poiché con decisione 2003/671/CE (GUUE L 238/03, p. 35) sono stati accettati
gli impegni sui prezzi offerti da un produttore lituano - Achema SC - esso è
stato esentato dall'applicazione dei dazi, che, ricordiamo, per la Lituania
sono stati stabiliti in 3,98 euro/kg.Lo ha stabilito il Consiglio con regolamento
n. 1675/2003 in GUUE L 238/03, p. 4.
Gli scambi commerciali nel settore alimentare
con gli Stati Uniti subiranno dei cambiamenti a causa della riforma in materia
di sicurezza alimentare elaborata dalla Food and Drug Administartion (FDA).
I nuovi dispositivi legislativi hanno riguardato la gestione ed il controllo
della catena distributiva di cibo anche per il commercio con l'estero. Ciò
per garantire maggiore sicurezza in caso di attacchi bioterroristici.
Gli operatori che intendono esportare negli USA debbono registrarsi presso
la FDA entro il 12 dicembre 2003, attraverso una procedura informatica
o tramite fax. Le informazioni da fornire richiedono una descrizione dettagliata
della propria attività garantendo l'aggiornamento. Il Bioterrorism Act
prevede, in estrema sintesi, che gli operatori informino in anticipo l'amministrazione
americana delle spedizioni alimentari, attraverso una notifica dettagliata del
carico. Maggiori informazioni al sito www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.htaml