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REGIMI DOGANALI


Sommario


Dazi antidumping per le bilance elettroniche da Taiwan
Riferimenti normativi doganali in materia di commercio con Paesi non UE

Dazi antidumping definitivo per alcole furfurilico originario della Rep. Pop. Cinese
Dazi antidumping: cavi d'acciaio e nitrato d'ammonio
Nuove procedure per l'export in USA


Importazioni bilance elettroniche da Taiwan

Le importazioni nella Comunità di bilance elettroniche originarie di Taiwan sono oggetto di dazi antidumping, che ha previsto l'applicazione di un dazio ad valorem del 13,4% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, salvo che per alcuni produttori-esportatori che hanno ottenuto l'esenzione dai dazi. Recentemente un nuovo produttore - la società Chander Electronic Co. Ltd. - ha chiesto di essere esonerato dall'applicazione dei dazi.
Con regolamento della Commissione n. 2034/2003, è stato quindi aperto un procedimento volto a valutare la posizione del richiedente, durante il quale è stata prevista la sospensione dei dazi nei confronti del richiedente, sostituiti da un sistema di registrazione delle importazioni.
Gli operatori interessati potranno presentare osservazioni e chiedere di essere sentiti dai servizi competenti della Commissione entro il 30 dicembre 2003. L'indirizzo al quale rivolgersi è il seguente
Commissione europea
Direzione generale per il commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax: +32 2 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Nuove normative di riferimento per alcuni prodotti nel settore doganale con Paesi non UE
Tra le misure adottate recentemente nel settore doganale e in materia di commercio con i paesi terzi, segnaliamo i seguenti provvedimenti:

· Regolamento (CE) n. 1964/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (GUUE L 290/03, p. 3)

· Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GUUE L 293/03, p. 3)

· Regolamento (CE) n. 1988/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT (GUUE L 295/03, p. 54)

· Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari (GUUE L 296/03, p. 15)

· Decisione della Commissione n. 2003/810/CE, del 17 novembre 2003, che modifica relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni di ratiti d'allevamento, di ratiti vivi e relative uova da cova, provenienti da taluni paesi terzi (GUUE L 305/03, p. 11)


Dazi antidumping definituvo per alcole furfurilico

Dal 1° novembre 2003 sono in vigore dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcole furfurilico (codice NC ex 2932 13 00) originario della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio è stata fissata dal Consiglio con regolamento n. 1905/2003 (GUUE L 283/03, p. 1) in 250 euro a tonnellata per tutti i produttori/esportatori cinesi, tranne quattro società che, avendo collaborato all'inchiesta della Commissione, fruiscono di dazi individuali più favorevoli. Per poter beneficiare di tale vantaggio, gli operatori comunitari dovranno presentare una fattura commerciale conforme al modello approvato dalla Comunità attestante l'effettiva provenienza delle merci dai produttori indicati.
Nel caso in cui le merci siano state danneggiate anteriormente all'immissione in libera pratica, con conseguente riduzione del valore, il dazio verrà diminuito in proporzione corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Rispetto alle misure provvisorie, quindi, l'importo del dazio è stato aumentato; di conseguenza, le somme versate a titolo di cauzione per il pagamento del dazio ai sensi del regolamento n. 781/2003 sono integralmente riscosse.


Dazi antidumping: cavi d'acciaio e nitrato d'ammonio

Con i regolamenti n. 1674 e 1678/2003 (GUUE L 238/03, p. 1 e p. 13) è stato aggiornato il regolamento n. 1796/1999 che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di cavi d'acciaio provenienti,tra l'altro dalla Polonia e dall'Ucraina. La modifica riguarda, più dettagliatamente, l'estensione del dazio a due società - l'ucraina Silur Stock Company e la polacca Drumet SA- precedentemente esentate per aver offerto impegni sui prezzi, di seguito non rispettati. La misura è in vigore dal 26 settembre 2003.
E' stato inoltre modificato il regolamento n. 1995/2000 che ha introdotto dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio (UNA) originarie, tra l'altro della Lituania: poiché con decisione 2003/671/CE (GUUE L 238/03, p. 35) sono stati accettati gli impegni sui prezzi offerti da un produttore lituano - Achema SC - esso è stato esentato dall'applicazione dei dazi, che, ricordiamo, per la Lituania sono stati stabiliti in 3,98 euro/kg.Lo ha stabilito il Consiglio con regolamento n. 1675/2003 in GUUE L 238/03, p. 4.


Nuove procedure per l'export in USA

Gli scambi commerciali nel settore alimentare con gli Stati Uniti subiranno dei cambiamenti a causa della riforma in materia di sicurezza alimentare elaborata dalla Food and Drug Administartion (FDA). I nuovi dispositivi legislativi hanno riguardato la gestione ed il controllo della catena distributiva di cibo anche per il commercio con l'estero. Ciò per garantire maggiore sicurezza in caso di attacchi bioterroristici.
Gli operatori che intendono esportare negli USA debbono registrarsi presso la FDA entro il 12 dicembre 2003, attraverso una procedura informatica o tramite fax. Le informazioni da fornire richiedono una descrizione dettagliata della propria attività garantendo l'aggiornamento. Il Bioterrorism Act prevede, in estrema sintesi, che gli operatori informino in anticipo l'amministrazione americana delle spedizioni alimentari, attraverso una notifica dettagliata del carico. Maggiori informazioni al sito www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.htaml