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Nella presente sezione troverete informazioni
generali e documenti sull'internazionalizzazione, tratte da fonti istituzionali
e giornalistiche o da studi ed approfondimenti dello Sportello Globus della
Tuscia.
Si darà preferenza a quelle notizie di carattere operativo che potrebbero
essere di maggiore utilità per le attività di internazionalizzazione
di una azienda.
Sommario
SLOVENIA: ACCORDO DI COOPERAZIONE DOGANALE
BIOTERRORISMO: NUOVE REGOLE PER LE ESPORTAZIONI ALIMENTARI IN USA
INTERNAZIONALIZZAZIONE:
BANDO DELLA REGIONE LAZIO PER FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE PMI
ACCORDO ITALIA/CINA PER L'EXPORT DI PRODOTTI ALIMENTARI
NUOVA DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO TRANSFRONTALIERI
CINA: LA NUOVA CERTIFICAZIONE CCC
LA NUOVA FATTURA IN FORMATO EUROPEO
Il 13 novembre 2003 è entrata in
vigore la legge n.303 del 24 ottobre 2003, con cui il governo italiano ha
dato piena esecuzione all'Accordo in materia doganale concluso con il governo
della Repubblica slovena il 14 novembre 2001.
L' "Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione,
l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali" tra Italia
e Slovenia è incentrato sulla reciproca assistenza e cooperazione in
materia doganale. A tal fine le amministrazioni doganali si comunicheranno reciprocamente
tutte le informazioni necessarie ad assicurare una corretta applicazione della
legislazione doganale vigente. Tra queste, informazioni relative alle importazioni
ed esportazioni da e nel territorio doganale dell'altra Parte Contraente, la
determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine
delle merci.
La cooperazione fra Italia e Slovenia riguarda in particolare la sorveglianza
che sarà esercitata dalle Amministrazioni doganali su persone sospettate
di aver commesso o di essere in procinto di commettere infrazioni doganali nel
territorio dell'altra Parte Contraente, e su merci in transito o in deposito
sospettate di essere oggetto di traffici illeciti nel territorio doganale dell'altra
Parte Contraente.
L'accordo prevede eccezioni all'obbligo di assistenza doganale sussistente
nei confronti dell'altra Parte Contraente in caso di pericoli per la sovranità
e la sicurezza del Paese, di violazione di segreto industriale e/o commerciale.
Con delibera n. 1088 del 31 ottobre 2003
la Giunta regionale ha approvato il bando per la presentazione di domande a
valere sulla sottomisura IV.3.3 (Servizi reali per l'internazionalizzazione)
del Docup Ob. 2 2000-2006 Lazio, attraverso la quale viene finanziata l'acquisizione
di consulenze specialistiche per la realizzazione di ricerche di mercato, studi
di fattibilità all'estero, piani di sviluppo internazionale ed altre
attività volte a favorire lo sbocco sui mercati esteri delle Pmi laziali.
La deliberazione stabilisce che i termini per la presentazione scadono entro
il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio (in ogni caso, fa fede la data del timbro postale).
Le informazioni sulla modulistica, il bando completo, i settori e le tipologie di imprese ammissibili al finanziamento sono visibili nel sito dell'Agenzia Sviluppo Lazio.
Al fine di agevolare ed accelerare le procedure
di valutazione, è prevista la presentazione delle anche su supporto
informatico. La pagina citata contiene un documento con istruzioni per la
corretta compilazione del modulo di domanda.
Infine, le domande devono essere indirizzate
a:
Agenzia Sviluppo Lazio
Via V. Bellini, 22
00198 Roma
ITALIA-TURCHIA: Accordo
di promozione e protezione reciproca degli investimenti
(da www.mincomes.it)
La legge n. 294 del 27 ottobre 2003 (GU n.256
del 4/11/2003) ha ratificato, dopo nove anni dalla sua conclusione, l'Accordo
tra Italia e Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti.
L'Italia rappresenta uno dei principali
fornitori della Turchia.
L'Accordo concluso ad Ankara nel 1995 apre la strada ad una nuova fase degli
investimenti diretti italiani in Turchia.
Con il nuovo regime di tutela e di protezione le Parti contraenti si impegnano
a garantire un trattamento equo agli investitori dell'altra parte contraente
e ad astenersi dall'attuare pratiche discriminatorie.
Gli investimenti previsti dall'Accordo sono:
- ogni proprietà mobile ed immobile;
- le azioni, le obbligazioni, i titoli, le partecipazioni azionarie o qualsiasi
altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento;
- i diritti d'autore, i marchi commerciali, i brevetti, i progetti industriali,
know how, segreti commerciali, etc.
Agli investitori dell'altra Parte contraente le parti si impegnano a concedere
un trattamento nazionale non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori
nazionali. Viene introdotta inoltre la clausola della nazione più favorita
(art.3), in virtù della quale le condizioni accordate agli investimenti
di una delle parti contraenti non saranno meno favorevoli di quelle accordate
agli investitori di paesi terzi.
L'Accordo, conformemente alla prassi internazionalmente riconosciuta, sancisce
il diritto al risarcimento dei danni in cui gli investitori nel territorio
dell'altra parte contraente dovessero incorrere a causa di guerre, insurrezioni
ed eventi analoghi.
In caso di controversie, la composizione amichevole è la soluzione
auspicata come strumento principale di risoluzione.
Tuttavia, qualora non fosse possibile pervenire a siffatta soluzione entro sei
mesi dall'inizio della procedura amichevole, l'investitore può scegliere
di demandare la composizione della lite a:
- qualsiasi procedura precedentemente concordata in conformità con la
legislazione interna applicabile;
- Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione territoriale;
- Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le norme di conciliazione
ed arbitrato della Commissione ONU sulla legislazione commerciale (UNCITRAL).
Adottata una direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio transfrontalieri.
Nel
novembre 1997 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure in materia fiscale
tese a contrastare le distorsioni alla concorrenza esistenti in tale settore
all'interno dell'Unione europea. Le misure indicate nella comunicazione della
Commissione comprendono un codice di condotta in materia di tassazione delle
imprese, una direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio e una direttiva
sui pagamenti di interessi e royalties tra imprese.
La direttiva è finalizzata
a garantire un'imposizione effettiva sui pagamenti transfrontalieri di interessi
corrisposti a persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Gli Stati
membri hanno il diritto di applicare le norme nazionali in materia tributaria
che operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella medesima
situazione per quanto concerne il luogo di residenza o il luogo di collocamento
del loro capitale e ugualmente di adottare le misure che ritengono più
opportune per reprimere le violazioni, gli abusi e le frodi. Tuttavia, mancando
allo stato attuale un coordinamento dei regimi tributari nazionali relativi
all'imposizione fiscale sui redditi da risparmio, specialmente per quanto attiene
agli interessi percepiti dai non residenti, i residenti negli Stati membri possono
spesso evitare qualsiasi forma di imposizione fiscale nel loro Stato di residenza
sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Ciò contribuisce
a produrre, nei movimenti di capitali fra Stati, distorsioni incompatibili con
il mercato interno.
Per superare tale incompatibilità, la direttiva intende far sì
che i redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti a
persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui i capitali
sono collocati, siano assoggettati a tassazione effettiva secondo la legislazione
nazionale dello Stato membro di residenza del creditore. Per realizzare questo
obiettivo, viene imposto agli Stati membri l'obbligo di comunicare agli altri
Stati membri informazioni circa gli interessi corrisposti nel suo territorio
ai risparmiatori residenti in un altro Stato membro. Tale comunicazione avrà
carattere automatico e dovrà essere effettuata almeno una volta all'anno
entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro
in cui ha sede l'operatore economico che paga gli interessi - il cosiddetto
"agente pagatore"- per tutti i pagamenti effettuati durante l'anno.
È evidente che tale sistema si fonda innanzitutto sull'individuazione
per ogni Stato di un'autorità nazionale competente e sull'imposizione
agli agenti pagatori dell'obbligo di comunicare a tale autorità informazioni
circa l'identità e la residenza del risparmiatore, la denominazione dell'agente
pagatore, il credito che produce interessi e il pagamento degli stessi.
In considerazione delle differenze strutturali di Belgio, Lussemburgo e Austria,
i tre paesi citati non saranno immediatamente tenuti ad ottemperare l'obbligo
di comunicazione, pur avendo comunque diritto a ricevere informazioni dagli
altri Stati membri. Per un periodo transitorio - finché l'obbligo di
comunicazione non verrà pienamente applicato in Svizzera, nel Liechtenstein,
a San Marino e nei Principati di Monaco e Andorra (mediante apposite intese
bilaterali con la Comunità) - i tre Stati dovranno prelevare sugli interessi
da risparmio delle persone residenti in un altro Stato membro una ritenuta alla
fonte ad un'aliquota del 15% per i primi tre anni, del 20% per i tre anni seguenti
e del 35% successivamente. Tale ritenuta sarà trattenuta per il 25% del
gettito, mentre il restante 75% dovrà essere trasferito allo Stato membro
di residenza del beneficiario degli interessi. In questo caso, lo Stato membro
di residenza fiscale del beneficiario dovrà assicurare l'eliminazione
di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare appunto dall'applicazione
della ritenuta alla fonte.
La direttiva si applica ai pagamenti di interessi transfrontalieri effettuati
all'interno della Comunità, a prescindere dal luogo di stabilimento dell'emittente
del titolo che produce interessi. Oggetto del provvedimento sono gli interessi
relativi a crediti di qualsivoglia natura, quali depositi in contanti, obbligazioni
di emittenti privati, titoli del debito pubblico e altri titoli negoziabili
similari. La definizione di interessi copre anche gli interessi maturati e capitalizzati.
Sono invece escluse le questioni relative alla tassazione delle prestazioni
pensionistiche ed assicurative. Perché le norme in discorso trovino applicazione
è necessario che il beneficiario degli interessi sia una persona fisica:
i pagamenti effettuati a persone giuridiche sono infatti esclusi.
La direttiva 2003/48 è in vigore dal 16 luglio 2003. Il. termine per
l'attuazione negli ordinamenti legislativi degli Stati membri è stato
stabilito al 1° gennaio 2004. Gli Stati membri daranno applicazione alle
nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2005 sempre che
· la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica
di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino
a partire dalla stessa data misure equivalenti a quelle in oggetto, conformemente
ad accordi conclusi con la Comunità
· siano in vigore accordi o altre intese che prevedano che tutti i pertinenti
territori dipendenti ed associati attuino, a decorrere dalla stessa data, lo
scambio automatico di informazioni come stabilito dalla direttiva.
IL PRIMO CATALOGO CCC
La CCC certifica gli standard di sicurezza, compatibilità elettromagnetica
e protezione ambientale del prodotto.
I prodotti soggetti alla certificazione sono quelli inclusi nel primo catalogo
CCC.
Al catalogo appartengono 19 categorie merceologiche, a loro volta suddivise
in varie sottocategorie, disciplinate da un "regolamento di attuazione
per la certificazione" che indica:
" i prodotti interessati
" le procedure di certificazione
" la documentazione richiesta
" le regole per l'applicazione del marchio.
Ricordiamo che i codici doganali non permettono di identificare con sicurezza
i prodotti soggetti a certificazione, poiché a volte i codici cinesi
non corrispondono a quelli italiani.
Le 19 categorie merceologiche del primo catalogo
1) cavi elettrici
2) interruttori, apparecchiature di protezione e di connessione
3) apparecchi elettrici a bassa tensione
4) motori elettrici frazionali
5) utensili elettrici
6) macchine saldatrici
7) elettrodomestici e similari
8) apparecchi audio / video
9) prodotti IT
10) apparecchiature per illuminazione
11) terminali per telecomunicazione
12) automobili e accessori per la sicurezza
13) pneumatici
14) vetri di sicurezza
15) macchine agricole
16) prodotti in lattice
17) apparecchiature elettro-medicali
18) equipaggiamenti antincendio
19) sensori per sistemi di allarme.
Nel caso in cui sia il prodotto che il suo componente appartengano al primo
catalogo:
" se il prodotto è già assemblato, il componente può
non essere certificato (ma è comunque consigliabile la sua certificazione)
" se il prodotto non è assemblato, il componente deve essere certificato.
Se il prodotto non rientra nel primo catalogo, mentre il suo componente ne fa
parte, il prodotto già assemblato non deve essere certificato.
ENTI CERTIFICATORI
L'Organismo ufficiale di accreditamento è il CNCA (www.cnca.gov.cn),
cui compete anche l'interpretazione ufficiale delle norme.
Gli enti accreditati a rilasciare la certificazione sono nove; tutti hanno sede
in Cina. Nessuno di essi è competente per tutti i gruppi merceologici.
Esistono inoltre 137 agenzie autorizzate che svolgono un ruolo di collegamento
tra il richiedente e gli enti certificatori.
Enti certificatori accreditati
China Quality Certification Centre (CQC)
China Certification Centre for Electromagnetic Compatibility (CEMC)
( http://www.cemc.org.cn)
China Public Security Preventionand Certification
Centre
(http://www.ga.net.cn/jiance/renzheng.asp)
China Agricultural Machinery Quality Certification
Centre (CAM)
China Safety Glass Certification Center Beijing
China Tyres Products Accreditation
Committee Certification Centre
China Latex Products Quality Accreditation Centre
China Certification Center for Fire
Products (CCCF)
( http://www.cccf.com.cn)
China Certification Centre for Automotive Products
(http://www.cccap.org.cn)
COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE
La CCC è una procedura ISO che prevede:
" presentazione e accettazione della domanda di certificazione e della
documentazione necessaria
" prove di tipo
" ispezione fabbrica preliminare
" prove random
" rilascio del certificato
" ispezione fabbrica di routine.
Le vecchie certificazioni possono essere convertite nella CCC.
È anche possibile richiedere la certificazione CCC con il certificato
e la relazione di prove CB.
ESENZIONI
In determinati casi i prodotti, pur appartenendo al primo catalogo, possono
non essere certificati.
E' prevista l'esenzione automatica per i prodotti importati per esposizioni,
fiere, presentazioni, ecc. non destinati alla commercializzazione.
Procedure particolari di esenzione sono inoltre previste per:
" i prodotti destinati a prove o esperimenti
" la componentistica importata per assemblaggio/lavorazione conto terzi,
quando il prodotto finale è destinato interamente all'esportazione
" i prodotti destinati alla riparazione/manutenzione oppure i ricambi di
prodotti fuori produzione.
COSTI
Gli enti certificatori devono attenersi al tariffario unico nazionale. I costi
possono variare in relazione alla lingua, alla collocazione geografica, ecc.
dell'azienda richiedente.
In linea di massima, i costi sono i seguenti:
" presentazione ed accettazione della richiesta: 600 RMB
" prove di tipo (in base al prodotto): 1500-3000 RMB
" verifica fabbrica preliminare: 3500 RMB per persona al giorno (durata
media 1-5 gg.)
" approvazione e rilascio del certificato: 800 RMB
" registro di mantenimento annuo: 400 RMB
" acquisto del marchio CCC (standard): 0,07 - 0,56 RMB cadauno
" utilizzo del marchio: 1000 RMB all'anno.
Attualmente per ottenere la certificazione trascorrono circa sei mesi. A
regime bisognerà probabilmente attendere tre mesi.
Informazioni:
Camera di Commercio Italo Cinese
e-mail: [email protected]
Web site: http://www.china-italy.com/
LA FATTURA IN FORMATO
EUROPEO
da www.infoexport.it
A partire dal 1 gennaio 2004 le regole di fatturazione
dovranno essere comuni in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
La direttiva comunitaria 2001/115/ce approvata
il 20 dicembre scorso e che dovrà essere recepita dai singolo Stati membri
entro il 1 gennaio 2004 rappresenta un importante impulso al processo di armonizzazione
fiscale all'interno dell'Unione Europea. Il testo prevede l'adeguamento delle
regole di fatturazione all'interno della UE, in modo da rendere più
agevole e comprensibile il dialogo contabile e fiscale tra i diversi sistemi.
In particolare disciplinerà gli elementi da riportare sulla fattura,
le modalità di trasmissione e di conservazione. I contribuenti, tra l'altro,
potranno affidare l'incarico di emettere la fattura direttamente ai propri clienti
o a terzi.
La disciplina attuale, che sostanzialmente ricalca la precedente direttiva,
prevede l'obbligo generale di emettere la fattura con le modalità e i
termini di cui all'art. 21 DPR 633/72, salvo nei casi espressamente previsti
nel successivo art. 22 (commercio al minuto, prestazioni alberghiere e somministrazione
di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi, ecc.) e nelle altre ipotesi
individuate nell'art. 73 (regimi speciali quali agenzie di viaggio, ecc.).
La novità principale, come accennato, riguarda il fatto che il soggetto
passivo non sarà più tenuto ad emettere la fattura, ma solo ad
assicurarsi che sia emessa. Di conseguenza, la fattura potrà essere emessa:
a. dal cedente (fornitore);
b. dal cessionario (cliente);
c. da un terzo, in nome e per conto del cedente.
La delega della fatturazione al cliente dovrà essere assistita da particolari
cautele: ogni fattura dovrà infatti essere autorizzata (con modalità
stabilite nei singoli Paesi) previo consenso da entrambe le parti ed essere
accettata dal soggetto passivo (fornitore). L'incarico di fatturazione a
terzi sarà il riconoscimento legislativo di una modalità di fatto
già utilizzata in base ad apposito contratto di mandato.
Contenuto della fattura europea
Importanti innovazioni concernono anche gli elementi da indicare nella fattura.
La direttiva precedente ( N. 77/3887Cee) infatti, stabiliva soltanto un elenco
né tassativo né restrittivo, dei dati necessari per qualificare
il documento come "fattura".
Al contrario, la nuova direttiva stabilisce il contenuto "minimo"
della fattura che, quindi, può solo essere integrato dai singoli Stati,
ma che, nella maggior parte dei casi, resterà invariato. In particolare,
affinché si identifichi una fattura è necessario che contenga:
1. la data del rilascio;
2. un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura
in modo univoco;
3. il numero di partita iva del soggetto passivo (fornitore);
4. il numero di identificazione ai fini iva (partita iva) del cliente, se il
cliente è debitore d'imposta (autofattura);
5. nome e indirizzo del soggetto passivo e del cliente;
6. quantità e descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
7. data di effettuazione dell'operazione (ultimazione della prestazione dei
servizi, di cessione dei beni o, se anteriore, di incasso dell'acconto);
8. base imponibile, distinta per aliquota applicabile, nonché eventuali
sconti e riduzioni non compresi nel prezzo unitario (es. sconti incondizionati);
9. aliquota d'imposta;
10. importo dell'imposta da versare, salvo deroghe previste dalla stessa direttiva
(es. regime del margine);
11. norma di riferimento (comunitaria e nazionale) nei casi di esenzione o in
cui il cliente sia debitore d'imposta;
12. per le sole cessioni di mezzi di trasporto nuovi, i dati di cui al paragrafo
2 dell'art. 28-bis della direttiva, ossia quelli in base ai quali si stabilisce
la qualifica del bene (ad esempio, secondo il corrispondente art. 38 co. 4 DPR
331/93, i veicoli a motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore
a 7,2 kw che hanno percorso più di 6.000 km e la cui cessione è
effettuata dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione o provvedimento equipollente);
13. in caso di applicazione del regime del margine, il riferimento normativo
(comunitario o nazionale) che indichi che è stato applicato tale regime;
14. se il debitore d'imposta è un rappresentante fiscale, il nome, indirizzo
completo e numero di identificazione ai fini Iva (partita Iva).
La direttiva lascia all'emittente la facoltà di scegliere la valuta
in cui emettere la fattura, a condizione però che l'importo dell'imposta
da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui avviene
la cessione di beni o la prestazione di servizi. Considerando la recente introduzione
dell'euro, i soli casi in cui l'imposta dovrà essere indicata in valuta
differente dall'euro sono quelli in cui l'operazione rilevante ai fini Iva avviene
nei Paesi che non hanno aderito all'Unione Europea (ad es. Regno Unito).
Infine, la direttiva dispone che gli Stati membri non possono imporre che le
fatture siano firmate.
Fatturazione elettronica
La nuova direttiva regola anche la fatturazione elettronica, adeguando così
la normativa alle nuove tecnologie. Dopo aver precisato il concetto di trasmissione
e archiviazione di una fattura "per via elettronica", la direttiva
si occupa sia delle modalità di emissione, sia delle modalità
di conservazione.
La direttiva prevede che la trasmissione e l'archiviazione della fattura elettronica
sia quella realizzata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa
la compressione numerica) e di memorizzazione dei dati, nonché utilizzando
fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Per quanto riguarda
l'emissione, la direttiva stabilisce che:
1. occorre il preventivo accordo del destinatario della fattura;
2. occorre garantire l'autenticità dell'origine (in modo da dare la certezza
al destinatario che la fattura che ha ricevuto proviene dal soggetto che l'ha
emessa);
3. occorre garantire l'integrità del contenuto (ossia garantire che il
contenuto non è stato modificato rispetto a quello emesso dal soggetto
passivo).
La garanzia sull'autenticità e sull'integrità è fornita,
alternativamente:
a. mediante il sistema della firma elettronica avanzata;
b. mediante il protocollo EDI;
c. mediante altri sistemi individuati dagli Stati interessati.
Per quanto riguarda l'archiviazione, la direttiva prevede che:
a. il soggetto passivo provveda all'archiviazione delle copie delle fatture
emesse, indipendentemente dal soggetto che le ha emesse (si ricorda che l'emissione
delle fatture può avvenire anche da parte del cliente o di un soggetto
terzo);
b. il soggetto passivo può stabilire il luogo dell'archiviazione, purché
le fatture così archiviate siano prontamente a disposizione delle autorità;
c. l'origine e l'integrità delle fatture devono essere garantite per
tutto il periodo di archiviazione;
d. gli Stati membri stabiliscono:
1. il periodo di archiviazione dei documenti;
2. l'archiviazione nella forma originale (cartacea o elettronica) in cui sono
state emesse.
Si ricorda che quanto esaminato è contenuto "solo" in una direttiva:
ciò significa che affinché nasca l'obbligo di conformarsi alle
nuove disposizioni, è necessario attendere il relativo provvedimento
di recepimento da parte dei singoli Stati.
I tempi di adozione dovrebbero essere relativamente brevi, se si considera che
la direttiva prevede che l'armonizzazione si realizzi a decorrere dal 01/01/2004