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NOTIZIE E DOCUMENTI

Nella presente sezione troverete informazioni generali e documenti sull'internazionalizzazione, tratte da fonti istituzionali e giornalistiche o da studi ed approfondimenti dello Sportello Globus della Tuscia.
Si darà preferenza a quelle notizie di carattere operativo che potrebbero essere di maggiore utilità per le attività di internazionalizzazione di una azienda.

Sommario

SLOVENIA: ACCORDO DI COOPERAZIONE DOGANALE

BIOTERRORISMO: NUOVE REGOLE PER LE ESPORTAZIONI ALIMENTARI IN USA

INTERNAZIONALIZZAZIONE: BANDO DELLA REGIONE LAZIO PER FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE PMI

ACCORDO ITALIA/CINA PER L'EXPORT DI PRODOTTI ALIMENTARI

NUOVA DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO TRANSFRONTALIERI


CINA: LA NUOVA CERTIFICAZIONE CCC

LA NUOVA FATTURA IN FORMATO EUROPEO


SLOVENIA:Accordo di cooperazione doganale

Il 13 novembre 2003 è entrata in vigore la legge n.303 del 24 ottobre 2003, con cui il governo italiano ha dato piena esecuzione all'Accordo in materia doganale concluso con il governo della Repubblica slovena il 14 novembre 2001.
L' "Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali" tra Italia e Slovenia è incentrato sulla reciproca assistenza e cooperazione in materia doganale. A tal fine le amministrazioni doganali si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni necessarie ad assicurare una corretta applicazione della legislazione doganale vigente. Tra queste, informazioni relative alle importazioni ed esportazioni da e nel territorio doganale dell'altra Parte Contraente, la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci.
La cooperazione fra Italia e Slovenia riguarda in particolare la sorveglianza che sarà esercitata dalle Amministrazioni doganali su persone sospettate di aver commesso o di essere in procinto di commettere infrazioni doganali nel territorio dell'altra Parte Contraente, e su merci in transito o in deposito sospettate di essere oggetto di traffici illeciti nel territorio doganale dell'altra Parte Contraente.
L'accordo prevede eccezioni all'obbligo di assistenza doganale sussistente nei confronti dell'altra Parte Contraente in caso di pericoli per la sovranità e la sicurezza del Paese, di violazione di segreto industriale e/o commerciale.


Bioterrorismo: nuove regole per esportare food negli USA
(da www.mglobale.it)

Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha emanato una nuova legge in materia di salute pubblica e bioterrorismo che impone significative limitazioni alle procedure per l'importazione di prodotti alimentari negli USA.
A partire dal 12 dicembre le aziende che rientrano nel campo di applicazione della legge devono registrarsi all'ufficio del Food and Drug Administration (FDA).

I regolamenti attuativi disciplinano le procedure relative:
· all'iscrizione di tutti i produttori che esportino prodotti alimentari negli Stati Uniti
· alla notifica di ogni singola spedizione almeno un giorno prima del suo arrivo negli Stati Uniti.

Gli obblighi di registrazione presso la "FDA" trovano applicazione indistintamente sia per gli stabilimenti situati in territorio statunitense che per quelli che si trovano all'estero.

Rientrano nelle disposizioni della legge questi prodotti:
· Tutti i prodotti alimentari
· Bevande, tra cui le bevande alcoliche come birra, vino e i superalcolici
· Cibo per animali
· Coloranti e conservanti
· Integratori alimentari, inclusi vitamine, minerali, erbe o aminoacidi vegetali, enzimi e quant'altro venga assunto per via orale e che contenga ingredienti destinati ad integrare la dieta alimentare di una persona.
Non rientrano nelle disposizioni della legge le grosse spedizioni di carne bovina e pollame.
Sono soggetti agli obblighi di registrazione i seguenti stabilimenti:
· Imprese estere coinvolte nella produzione, nel raffinamento, nell'imballaggio o nel magazzinaggio di alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti
· Imprese situate negli Stati Uniti che producono, raffinano, imballano, trasportano, ricevono, immagazzinano oppure importano cibo per il consumo umano ed animale negli USA.
· Imprese estere con molteplici attività, devono registrare ogni stabilimento separatamente.
I centri esteri che svolgono le attività di cui sopra dovranno pertanto registrarsi, a meno che i loro alimenti non vengano sottoposti a ulteriori trattamenti o confezionamento da parte di altri centri, prima che i prodotti alimentari siano esportati negli USA. Qualora il centro estero successivo esegua solamente un'attività minima, come per esempio l'etichettatura, entrambi i centri dovranno registrarsi.
Non sono soggetti agli obblighi di registrazione i seguenti stabilimenti:
· Le aziende agricole o fattorie, da intendersi come quelle aziende che producono un bene alimentare di base; qualora il bene venga trattato (ad es. l'olio d'oliva o il vino) allora anche le aziende agricole devono registrarsi
· I negozi di alimentari o i venditori al dettaglio
· I ristoranti
· Coloro che svolgono attività non a fine di lucro, che preparano prodotti alimentari o che li servono direttamente al consumatore (come ad es. case private e chiese)
· Le imbarcazioni da pesca che non trattano pesce o altri prodotti alimentari
· I centri sottoposti a controlli completi da parte del Ministero dell'Agricoltura statunitense (ad esempio gli allevatori di pollame o di bovini).
Termine per la registrazione
Il regolamento attualmente in vigore (sebbene si tratti di una "interim regulation" è già esecutivo) diventerà "final rule" a partire dal 12 dicembre.
Mancata registrazione o mancata notifica invio merci
In caso di mancata registrazione e in assenza di previa notifica alla FDA di ciascun carico di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, le autorità doganali americane saranno autorizzate a sequestrare tali prodotti al porto d'entrata e a trattenerli, a spese dell'importatore, in appositi magazzini governativi sino a quando la registrazione e la procedura di previa notifica non siano debitamente completati.
Qualunque tentativo di esportare prodotti alimentari senza tempestiva notifica alla FDA può comportare la proibizione di ogni futura spedizione di prodotti alimentari negli USA.
Nomina di un Agente residente negli Stati Uniti
Ogni azienda straniera è tenuta a nominare un proprio "Rappresentante" statunitense che deve:
· risiedere fisicamente negli USA
· avere un'attività commerciale
· rappresentare l'azienda nei rapporti con la FDA.
Questo agente potrà essere lo stesso importatore, il distributore, lo spedizioniere, il "custom broker", o qualunque altra persona di fiducia dell'azienda che risieda legalmente negli Stati Uniti.
Assisterà l'azienda nella redazione e nella compilazione di tutti i documenti da presentare alla FDA.
La Food and Drug Administration stima in circa $1,200 i costi annuali che un'azienda straniera dovrà sostenere per avvalersi della collaborazione di un agente.
I costi sono indicativi e variano da agente ad agente.
Le aziende statunitensi non sono tenute a nominare un proprio agente, ma sono però tenute a registrarsi.

Internazionalizzazione, un avviso pubblico per la presentazione delle domande
(da: www.agenziasviluppolazio.it)

Con delibera n. 1088 del 31 ottobre 2003 la Giunta regionale ha approvato il bando per la presentazione di domande a valere sulla sottomisura IV.3.3 (Servizi reali per l'internazionalizzazione) del Docup Ob. 2 2000-2006 Lazio, attraverso la quale viene finanziata l'acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di ricerche di mercato, studi di fattibilità all'estero, piani di sviluppo internazionale ed altre attività volte a favorire lo sbocco sui mercati esteri delle Pmi laziali.
La deliberazione stabilisce che i termini per la presentazione scadono entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (in ogni caso, fa fede la data del timbro postale).

Le informazioni sulla modulistica, il bando completo, i settori e le tipologie di imprese ammissibili al finanziamento sono visibili nel sito dell'Agenzia Sviluppo Lazio.

Al fine di agevolare ed accelerare le procedure di valutazione, è prevista la presentazione delle anche su supporto informatico. La pagina citata contiene un documento con istruzioni per la corretta compilazione del modulo di domanda.
Infine, le domande devono essere indirizzate a:
Agenzia Sviluppo Lazio
Via V. Bellini, 22
00198 Roma


Accordo Italia-Cina per l'introduzione di specialità agroalimentari italiane
(da Merlino n°21 del 15/11/2003)


L'accordo tra Italia e Cina che consente l'esportazione di prosciutti e salumi made in Italy, apre prospettive di crescita alla presenza dell'agroalimentare nazionale sul mercato cinese, che già nei primi mesi del 2003 ha fatto segnare un aumento del 25% in valore.
È quanto afferma la Coldiretti in riferimento al certificato sanitario concesso dalle autorità cinesi che permette l'esportazione in Cina anche dei prosciutti italiani.
Per importanti specialità alimentari del nostro Paese arriva quindi il via libera all'accesso al più grande mercato del mondo che può contare su oltre un miliardo di consumatori che dimostrano di apprezzare in misura crescente il made in Italy alimentare.
Nei primi sette mesi del 2003 la presenza dell'agroalimentare nazionale sul mercato cinese è infatti aumentata del 25% in valore rispetto allo scorso anno e riguarda tra l'altro vino, pasta e prodotti della pasticceria e biscotteria.
Risultati che spingono anche a rafforzare l'impegno nei confronti delle imitazioni e dell' agropirateria nell'ambito dei negoziati sul commercio del Wto, dove la Cina ha di recente fatto il suo ingresso. E' senza dubbio positivo il fatto che anche la legislazione cinese si sia aggiornata con norme per la valorizzazione e tutela dei prodotti alimentari a indicazione geografica.

ITALIA-TURCHIA: Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
(da www.mincomes.it)

La legge n. 294 del 27 ottobre 2003 (GU n.256 del 4/11/2003) ha ratificato, dopo nove anni dalla sua conclusione, l'Accordo tra Italia e Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti.
L'Italia rappresenta uno dei principali fornitori della Turchia.
L'Accordo concluso ad Ankara nel 1995 apre la strada ad una nuova fase degli investimenti diretti italiani in Turchia.
Con il nuovo regime di tutela e di protezione le Parti contraenti si impegnano a garantire un trattamento equo agli investitori dell'altra parte contraente e ad astenersi dall'attuare pratiche discriminatorie.
Gli investimenti previsti dall'Accordo sono:
- ogni proprietà mobile ed immobile;
- le azioni, le obbligazioni, i titoli, le partecipazioni azionarie o qualsiasi altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento;
- i diritti d'autore, i marchi commerciali, i brevetti, i progetti industriali, know how, segreti commerciali, etc.
Agli investitori dell'altra Parte contraente le parti si impegnano a concedere un trattamento nazionale non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori nazionali. Viene introdotta inoltre la clausola della nazione più favorita (art.3), in virtù della quale le condizioni accordate agli investimenti di una delle parti contraenti non saranno meno favorevoli di quelle accordate agli investitori di paesi terzi.
L'Accordo, conformemente alla prassi internazionalmente riconosciuta, sancisce il diritto al risarcimento dei danni in cui gli investitori nel territorio dell'altra parte contraente dovessero incorrere a causa di guerre, insurrezioni ed eventi analoghi.
In caso di controversie, la composizione amichevole è la soluzione auspicata come strumento principale di risoluzione.
Tuttavia, qualora non fosse possibile pervenire a siffatta soluzione entro sei mesi dall'inizio della procedura amichevole, l'investitore può scegliere di demandare la composizione della lite a:
- qualsiasi procedura precedentemente concordata in conformità con la legislazione interna applicabile;
- Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione territoriale;
- Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le norme di conciliazione ed arbitrato della Commissione ONU sulla legislazione commerciale (UNCITRAL).


Adottata una direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio transfrontalieri.

Nel novembre 1997 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure in materia fiscale tese a contrastare le distorsioni alla concorrenza esistenti in tale settore all'interno dell'Unione europea. Le misure indicate nella comunicazione della Commissione comprendono un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, una direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio e una direttiva sui pagamenti di interessi e royalties tra imprese.
La direttiva è finalizzata a garantire un'imposizione effettiva sui pagamenti transfrontalieri di interessi corrisposti a persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Gli Stati membri hanno il diritto di applicare le norme nazionali in materia tributaria che operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto concerne il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale e ugualmente di adottare le misure che ritengono più opportune per reprimere le violazioni, gli abusi e le frodi. Tuttavia, mancando allo stato attuale un coordinamento dei regimi tributari nazionali relativi all'imposizione fiscale sui redditi da risparmio, specialmente per quanto attiene agli interessi percepiti dai non residenti, i residenti negli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione fiscale nel loro Stato di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Ciò contribuisce a produrre, nei movimenti di capitali fra Stati, distorsioni incompatibili con il mercato interno.
Per superare tale incompatibilità, la direttiva intende far sì che i redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui i capitali sono collocati, siano assoggettati a tassazione effettiva secondo la legislazione nazionale dello Stato membro di residenza del creditore. Per realizzare questo obiettivo, viene imposto agli Stati membri l'obbligo di comunicare agli altri Stati membri informazioni circa gli interessi corrisposti nel suo territorio ai risparmiatori residenti in un altro Stato membro. Tale comunicazione avrà carattere automatico e dovrà essere effettuata almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro in cui ha sede l'operatore economico che paga gli interessi - il cosiddetto "agente pagatore"- per tutti i pagamenti effettuati durante l'anno. È evidente che tale sistema si fonda innanzitutto sull'individuazione per ogni Stato di un'autorità nazionale competente e sull'imposizione agli agenti pagatori dell'obbligo di comunicare a tale autorità informazioni circa l'identità e la residenza del risparmiatore, la denominazione dell'agente pagatore, il credito che produce interessi e il pagamento degli stessi.
In considerazione delle differenze strutturali di Belgio, Lussemburgo e Austria, i tre paesi citati non saranno immediatamente tenuti ad ottemperare l'obbligo di comunicazione, pur avendo comunque diritto a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Per un periodo transitorio - finché l'obbligo di comunicazione non verrà pienamente applicato in Svizzera, nel Liechtenstein, a San Marino e nei Principati di Monaco e Andorra (mediante apposite intese bilaterali con la Comunità) - i tre Stati dovranno prelevare sugli interessi da risparmio delle persone residenti in un altro Stato membro una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15% per i primi tre anni, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente. Tale ritenuta sarà trattenuta per il 25% del gettito, mentre il restante 75% dovrà essere trasferito allo Stato membro di residenza del beneficiario degli interessi. In questo caso, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario dovrà assicurare l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare appunto dall'applicazione della ritenuta alla fonte.
La direttiva si applica ai pagamenti di interessi transfrontalieri effettuati all'interno della Comunità, a prescindere dal luogo di stabilimento dell'emittente del titolo che produce interessi. Oggetto del provvedimento sono gli interessi relativi a crediti di qualsivoglia natura, quali depositi in contanti, obbligazioni di emittenti privati, titoli del debito pubblico e altri titoli negoziabili similari. La definizione di interessi copre anche gli interessi maturati e capitalizzati. Sono invece escluse le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche ed assicurative. Perché le norme in discorso trovino applicazione è necessario che il beneficiario degli interessi sia una persona fisica: i pagamenti effettuati a persone giuridiche sono infatti esclusi.
La direttiva 2003/48 è in vigore dal 16 luglio 2003. Il. termine per l'attuazione negli ordinamenti legislativi degli Stati membri è stato stabilito al 1° gennaio 2004. Gli Stati membri daranno applicazione alle nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2005 sempre che
· la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a partire dalla stessa data misure equivalenti a quelle in oggetto, conformemente ad accordi conclusi con la Comunità
· siano in vigore accordi o altre intese che prevedano che tutti i pertinenti territori dipendenti ed associati attuino, a decorrere dalla stessa data, lo scambio automatico di informazioni come stabilito dalla direttiva.



Cina: la nuova certificazione CCC
(Da www.mglobale.it)
Il 1° agosto 2003 è entrato in vigore in Cina il nuovo sistema di certificazione CCC (China Compulsory Certification).
A partire da tale data determinati prodotti, per poter essere importati e commercializzati sul mercato cinese, devono ottenere la certificazione e il marchio CCC.
Il CCC unifica e sostituisce le due certificazioni obbligatorie preesistenti: il marchio Grande Muraglia e il marchio CCIB.

IL PRIMO CATALOGO CCC
La CCC certifica gli standard di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e protezione ambientale del prodotto.
I prodotti soggetti alla certificazione sono quelli inclusi nel primo catalogo CCC.
Al catalogo appartengono 19 categorie merceologiche, a loro volta suddivise in varie sottocategorie, disciplinate da un "regolamento di attuazione per la certificazione" che indica:
" i prodotti interessati
" le procedure di certificazione
" la documentazione richiesta
" le regole per l'applicazione del marchio.
Ricordiamo che i codici doganali non permettono di identificare con sicurezza i prodotti soggetti a certificazione, poiché a volte i codici cinesi non corrispondono a quelli italiani.
Le 19 categorie merceologiche del primo catalogo
1) cavi elettrici
2) interruttori, apparecchiature di protezione e di connessione
3) apparecchi elettrici a bassa tensione
4) motori elettrici frazionali
5) utensili elettrici
6) macchine saldatrici
7) elettrodomestici e similari
8) apparecchi audio / video
9) prodotti IT
10) apparecchiature per illuminazione
11) terminali per telecomunicazione
12) automobili e accessori per la sicurezza
13) pneumatici
14) vetri di sicurezza
15) macchine agricole
16) prodotti in lattice
17) apparecchiature elettro-medicali
18) equipaggiamenti antincendio
19) sensori per sistemi di allarme.

Nel caso in cui sia il prodotto che il suo componente appartengano al primo catalogo:
" se il prodotto è già assemblato, il componente può non essere certificato (ma è comunque consigliabile la sua certificazione)
" se il prodotto non è assemblato, il componente deve essere certificato.
Se il prodotto non rientra nel primo catalogo, mentre il suo componente ne fa parte, il prodotto già assemblato non deve essere certificato.

ENTI CERTIFICATORI
L'Organismo ufficiale di accreditamento è il CNCA (www.cnca.gov.cn), cui compete anche l'interpretazione ufficiale delle norme.
Gli enti accreditati a rilasciare la certificazione sono nove; tutti hanno sede in Cina. Nessuno di essi è competente per tutti i gruppi merceologici.
Esistono inoltre 137 agenzie autorizzate che svolgono un ruolo di collegamento tra il richiedente e gli enti certificatori.
Enti certificatori accreditati

China Quality Certification Centre (CQC)

China Certification Centre for Electromagnetic Compatibility (CEMC)
( http://www.cemc.org.cn)

China Public Security Preventionand Certification Centre
(http://www.ga.net.cn/jiance/renzheng.asp)

China Agricultural Machinery Quality Certification Centre (CAM)

China Safety Glass Certification Center Beijing

China Tyres Products Accreditation Committee Certification Centre

China Latex Products Quality Accreditation Centre

China Certification Center for Fire Products (CCCF)
( http://www.cccf.com.cn)

China Certification Centre for Automotive Products
(http://www.cccap.org.cn)

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE
La CCC è una procedura ISO che prevede:
" presentazione e accettazione della domanda di certificazione e della documentazione necessaria
" prove di tipo
" ispezione fabbrica preliminare
" prove random
" rilascio del certificato
" ispezione fabbrica di routine.
Le vecchie certificazioni possono essere convertite nella CCC.
È anche possibile richiedere la certificazione CCC con il certificato e la relazione di prove CB.

ESENZIONI
In determinati casi i prodotti, pur appartenendo al primo catalogo, possono non essere certificati.
E' prevista l'esenzione automatica per i prodotti importati per esposizioni, fiere, presentazioni, ecc. non destinati alla commercializzazione.
Procedure particolari di esenzione sono inoltre previste per:
" i prodotti destinati a prove o esperimenti
" la componentistica importata per assemblaggio/lavorazione conto terzi, quando il prodotto finale è destinato interamente all'esportazione
" i prodotti destinati alla riparazione/manutenzione oppure i ricambi di prodotti fuori produzione.

COSTI
Gli enti certificatori devono attenersi al tariffario unico nazionale. I costi possono variare in relazione alla lingua, alla collocazione geografica, ecc. dell'azienda richiedente.
In linea di massima, i costi sono i seguenti:
" presentazione ed accettazione della richiesta: 600 RMB
" prove di tipo (in base al prodotto): 1500-3000 RMB
" verifica fabbrica preliminare: 3500 RMB per persona al giorno (durata media 1-5 gg.)
" approvazione e rilascio del certificato: 800 RMB
" registro di mantenimento annuo: 400 RMB
" acquisto del marchio CCC (standard): 0,07 - 0,56 RMB cadauno
" utilizzo del marchio: 1000 RMB all'anno.
Attualmente per ottenere la certificazione trascorrono circa sei mesi. A regime bisognerà probabilmente attendere tre mesi.

Informazioni:
Camera di Commercio Italo Cinese
e-mail: [email protected]
Web site: http://www.china-italy.com/


LA FATTURA IN FORMATO EUROPEO
da www.infoexport.it

A partire dal 1 gennaio 2004 le regole di fatturazione dovranno essere comuni in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

La direttiva comunitaria 2001/115/ce approvata il 20 dicembre scorso e che dovrà essere recepita dai singolo Stati membri entro il 1 gennaio 2004 rappresenta un importante impulso al processo di armonizzazione fiscale all'interno dell'Unione Europea. Il testo prevede l'adeguamento delle regole di fatturazione all'interno della UE, in modo da rendere più agevole e comprensibile il dialogo contabile e fiscale tra i diversi sistemi. In particolare disciplinerà gli elementi da riportare sulla fattura, le modalità di trasmissione e di conservazione. I contribuenti, tra l'altro, potranno affidare l'incarico di emettere la fattura direttamente ai propri clienti o a terzi.
La disciplina attuale, che sostanzialmente ricalca la precedente direttiva, prevede l'obbligo generale di emettere la fattura con le modalità e i termini di cui all'art. 21 DPR 633/72, salvo nei casi espressamente previsti nel successivo art. 22 (commercio al minuto, prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi, ecc.) e nelle altre ipotesi individuate nell'art. 73 (regimi speciali quali agenzie di viaggio, ecc.).
La novità principale, come accennato, riguarda il fatto che il soggetto passivo non sarà più tenuto ad emettere la fattura, ma solo ad assicurarsi che sia emessa. Di conseguenza, la fattura potrà essere emessa:
a. dal cedente (fornitore);
b. dal cessionario (cliente);
c. da un terzo, in nome e per conto del cedente.

La delega della fatturazione al cliente dovrà essere assistita da particolari cautele: ogni fattura dovrà infatti essere autorizzata (con modalità stabilite nei singoli Paesi) previo consenso da entrambe le parti ed essere accettata dal soggetto passivo (fornitore). L'incarico di fatturazione a terzi sarà il riconoscimento legislativo di una modalità di fatto già utilizzata in base ad apposito contratto di mandato.
Contenuto della fattura europea
Importanti innovazioni concernono anche gli elementi da indicare nella fattura. La direttiva precedente ( N. 77/3887Cee) infatti, stabiliva soltanto un elenco né tassativo né restrittivo, dei dati necessari per qualificare il documento come "fattura".
Al contrario, la nuova direttiva stabilisce il contenuto "minimo" della fattura che, quindi, può solo essere integrato dai singoli Stati, ma che, nella maggior parte dei casi, resterà invariato. In particolare, affinché si identifichi una fattura è necessario che contenga:
1. la data del rilascio;
2. un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo univoco;
3. il numero di partita iva del soggetto passivo (fornitore);
4. il numero di identificazione ai fini iva (partita iva) del cliente, se il cliente è debitore d'imposta (autofattura);
5. nome e indirizzo del soggetto passivo e del cliente;
6. quantità e descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
7. data di effettuazione dell'operazione (ultimazione della prestazione dei servizi, di cessione dei beni o, se anteriore, di incasso dell'acconto);
8. base imponibile, distinta per aliquota applicabile, nonché eventuali sconti e riduzioni non compresi nel prezzo unitario (es. sconti incondizionati);
9. aliquota d'imposta;
10. importo dell'imposta da versare, salvo deroghe previste dalla stessa direttiva (es. regime del margine);
11. norma di riferimento (comunitaria e nazionale) nei casi di esenzione o in cui il cliente sia debitore d'imposta;
12. per le sole cessioni di mezzi di trasporto nuovi, i dati di cui al paragrafo 2 dell'art. 28-bis della direttiva, ossia quelli in base ai quali si stabilisce la qualifica del bene (ad esempio, secondo il corrispondente art. 38 co. 4 DPR 331/93, i veicoli a motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 kw che hanno percorso più di 6.000 km e la cui cessione è effettuata dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione o provvedimento equipollente);
13. in caso di applicazione del regime del margine, il riferimento normativo (comunitario o nazionale) che indichi che è stato applicato tale regime;
14. se il debitore d'imposta è un rappresentante fiscale, il nome, indirizzo completo e numero di identificazione ai fini Iva (partita Iva).
La direttiva lascia all'emittente la facoltà di scegliere la valuta in cui emettere la fattura, a condizione però che l'importo dell'imposta da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Considerando la recente introduzione dell'euro, i soli casi in cui l'imposta dovrà essere indicata in valuta differente dall'euro sono quelli in cui l'operazione rilevante ai fini Iva avviene nei Paesi che non hanno aderito all'Unione Europea (ad es. Regno Unito).
Infine, la direttiva dispone che gli Stati membri non possono imporre che le fatture siano firmate.
Fatturazione elettronica
La nuova direttiva regola anche la fatturazione elettronica, adeguando così la normativa alle nuove tecnologie. Dopo aver precisato il concetto di trasmissione e archiviazione di una fattura "per via elettronica", la direttiva si occupa sia delle modalità di emissione, sia delle modalità di conservazione.
La direttiva prevede che la trasmissione e l'archiviazione della fattura elettronica sia quella realizzata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione dei dati, nonché utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Per quanto riguarda l'emissione, la direttiva stabilisce che:
1. occorre il preventivo accordo del destinatario della fattura;
2. occorre garantire l'autenticità dell'origine (in modo da dare la certezza al destinatario che la fattura che ha ricevuto proviene dal soggetto che l'ha emessa);
3. occorre garantire l'integrità del contenuto (ossia garantire che il contenuto non è stato modificato rispetto a quello emesso dal soggetto passivo).
La garanzia sull'autenticità e sull'integrità è fornita, alternativamente:
a. mediante il sistema della firma elettronica avanzata;
b. mediante il protocollo EDI;
c. mediante altri sistemi individuati dagli Stati interessati.
Per quanto riguarda l'archiviazione, la direttiva prevede che:
a. il soggetto passivo provveda all'archiviazione delle copie delle fatture emesse, indipendentemente dal soggetto che le ha emesse (si ricorda che l'emissione delle fatture può avvenire anche da parte del cliente o di un soggetto terzo);
b. il soggetto passivo può stabilire il luogo dell'archiviazione, purché le fatture così archiviate siano prontamente a disposizione delle autorità;
c. l'origine e l'integrità delle fatture devono essere garantite per tutto il periodo di archiviazione;
d. gli Stati membri stabiliscono:
1. il periodo di archiviazione dei documenti;
2. l'archiviazione nella forma originale (cartacea o elettronica) in cui sono state emesse.
Si ricorda che quanto esaminato è contenuto "solo" in una direttiva: ciò significa che affinché nasca l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni, è necessario attendere il relativo provvedimento di recepimento da parte dei singoli Stati.
I tempi di adozione dovrebbero essere relativamente brevi, se si considera che la direttiva prevede che l'armonizzazione si realizzi a decorrere dal 01/01/2004